Abrogazione voucher

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.64 del 17 marzo il Decreto legge n.25 recante “Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio , nonché modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti”.

In particolare, segnaliamo che gli art. dal 48 al 50 del D. Lgs 81/2015 (c.d. “Job Acts”) che disciplinavano il lavoro accessorio (cd. Voucher) sono stati abrogati con decorrenza dalla vigenza del Decreto Legge, ossia in data 17 marzo u.s.

Il decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017 prevede una fase transitoria nel corso della quale sarà possibile continuare ad utilizzare fino al 31 dicembre 2017 i voucher già acquistati al 17 marzo 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 25 del 2017). In attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro, per i voucher acquistati, resta in vigore la disciplina che riguarda gli obblighi, posti in capo al committente, di attivazione dei buoni lavoro e comunicazione preventiva delle prestazioni (in caso di committente
imprenditore o professionista).

Confcommercio unitamente a Fipe ha evidenziato alla Segreteria Tecnica del Ministro del Lavoro e all’INPS le molteplici difficoltà, registrate dalle imprese, in merito alla procedura telematica di gestione dei voucher già acquistati.

Sono state altresì evidenziate in tutte le sedi, il disaccordo e i danni che l’abrogazione del lavoro accessorio potrà provocare ad un mercato del lavoro come quello turistico contraddistinto da intensificazioni temporanee delle attività dovute a flussi non ordinari o non programmabili di clientela oppure legate alle sostituzioni di lavoratori assenti.
Confcommercio e Fipe chiedono al Governo di colmare il vuoto normativo, reso dall’abrogazione del lavoro accessorio, con l’individuazione di uno strumento utile per sopperire a specifiche esigenze temporanee.

Infine, ricordiamo che il decreto legge in oggetto modifica la disciplina sulla responsabilità solidale in materia di appalti ripristinando integralmente la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per garantire una maggiore tutela in favore dei lavoratori impiegati.

 

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