Area Paghe: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017

Area Paghe: LE NOVITA’ DELLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2017

A seguito della pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ( “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019”), si illustrano le principali novità in vigore dal 1° gennaio 2017.

 

 

ESONERO PER ASSUNZIONI A SEGUITO DI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (art. 1, commi 308, 309 e 310)

 

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, la Legge di Bilancio per il 2017 ha introdotto un esonero contributivo per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato).

Pertanto, i datori di lavoro privati (con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai agricoli) possono beneficiare per un periodo massimo di 36 mesi dell’esonero dal versamento dei contributi INPS a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.

 

L’esonero spetta per le assunzioni effettuate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, a tempo indeterminato, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari ad almeno il 30% del monte ore prestabilito, ovvero:

-30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei);

-30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005,

-30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008,

-30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

Inoltre, l’esonero spetta per assunzione di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro:

– periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o per il diploma di istruzione secondaria superiore, o per il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. “Apprendistato di I livello”);

– periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. “Apprendistato di III livello”)

Il beneficio in esame sarà infine riconosciuto nei limiti massimi di spesa previsti dalla Legge, in base alle risorse disponibili.

 

 

MISURE A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’ E PATERNITA’ (art. 1, comma 353)

 

Tra le misure di sostegno alle famiglie, viene introdotto un premio alla nascita, o all’adozione di minore, dell’importo di 800,00 euro che viene erogato direttamente dall’INPS in un’unica soluzione su istanza della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.

Si precisa che tale premio non concorre alla formazione del reddito complessivo (ai sensi dell’art. 8 del TUIR).

Viene inoltre stabilita la proroga del congedo obbligatorio retribuito a favore del PADRE (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, già introdotto dalla c.d. Riforma Fornero e confermato dalla Legge di Stabilità 2016.

In particolare, la durata del congedo, per il padre lavoratore dipendente, è fissata in:

  • 2 giorni per l’anno 2017 e
  • 4 giorni per l’anno 2018

Per il 2018, inoltre, è riconosciuto al padre un ulteriore giorno di astensione, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione, relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

 

DETASSAZIONE DEI PREMI E WELFARE AZIENDALE PER IL 2017 (art. 1, commi 160, 161 e 162)

 

Anche per il 2017, viene confermata la c.d. “detassazione” dei premi di risultato con le seguenti novità:

– viene innalzato da 2.000 euro (del 2016) a 3.000 euro l’importo del limite massimo agevolabile , che può essere incrementato fino a 4.000 euro nell’ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

-viene innalzato da 50.000 euro (del 2016) a 80.000 euro il limite massimo di Reddito da lavoro dipendente prodotto nell’anno.

Resta confermata nella misura del 10% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali.

Non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’importa sostitutiva del 10%:

-i contributi alle forme pensionitischje complementari, indipendentemente dal superamento della soglia di deducibilità (€ 5.164,65);

-i contributi per assistenza sanitaria versati a Enti con esclusiva finalità assistenziale;

-il valore delle azioni distribuite ai dipendenti, indipendentemente dal limite di esenzione (€ 2.065,83)

 

Infine, La Legge di Bilancio 2017 interviene anche sull’art. 51 del TUIR, ampliando ulteriormente le fattispecie di fringe benefit previsti.

In particolare, è previsto che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile:

– i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;

– l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

 

GESTIONE SEPARATA INPS (art. 1, comma 165)

 

A decorrere dall’anno 2017, • l’aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non

pensionati, è ridotta al 25%.

 

Si riassumono quindi di seguito le aliquote in vigore dal 1° gennaio, per i collaboratori iscritti nel 2017:

-professionisti titolari di partita va IVA non assicurati ad altre forma pensionistiche: 25,72%;

-collaboratori e soggetti assimilati non assicurati ad altre forma pensionistiche: 32,72%;

-pensionati o titolari di altra tutela pensionistica obbligatoria: 24,00%.

 

 

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