AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Sicurezza alimentare: 31 gennaio 2017 termine ultimo pagamento tariffa controlli sanitari ufficiali

AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE Sicurezza alimentare: 31 gennaio 2017 termine ultimo pagamento tariffa controlli sanitari ufficiali
  1. CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19/11/2008, entrato in vigore il 12/12/2008, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità in materia di sicurezza alimentare.

Il termine ultimo per il pagamento della tariffa annuale è il 31 gennaio 2017.

Gli Operatori del Settore Alimentare (O.S.A.), che svolgono prevalente attività all’ingrosso (l’elenco delle tipologie è indicato nella sezione 6 – allegato A del decreto suddetto), sono soggetti ai controlli sanitari ufficiali e devono pagare una tariffa annua forfetaria prima dell’effettuazione delle prestazioni.

La sezione 6, qui sopra riportata, può essere così riassunta:

Gli Operatori, con stabilimenti e attività prevalente all’ingrosso, dei seguenti settori Prodotti e preparazioni di carne; Latte trattato termicamente e prodotti lattieri (nei casi che non rientrano nella sezione 4); Ovoprodotti; Centri imballaggio uova; Miele; Molluschi bivalvi vivi; Cosce di rana e lumache; Grassi fusi di origine animale e ciccioli; Stomaci, vesciche e budella; Gelatina e collagene; Centri di cottura; Acque minerali e bevande analcoliche; Integratori alimentari e prodotti dietetici; Prodotti di quarta e quinta gamma; Molini, pastifici, panifici e prodotti da forno; Pasticcerie; Produzione surgelati; Conserve vegetali frutta secca e spezie; Alimenti vegetali non considerati altrove; Vino e bevande alcoliche; Produzione ed imbottigliamento olii; Caffè e the; Cioccolato e prodotti a base di latte ottenuti da materia prima trasformata; Additivi e coloranti alimentari; Operatori del settore alimentari operanti in mercati generali e del settore ortofrutticoli freschi; Depositi alimentari; Depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di Distribuzione; Stabilimenti di lavorazione del risone e del riso

Ecco alcune informazioni utili sulle modalità di calcolo e pagamento dell’importo.

  • Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.
  • L’autorità competente per i controlli sanitari ufficiali per i comuni di Castel del Rio, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Dozza, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, è il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola.

 

  1. CHI NON DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:

  • Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto
  • Le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
  • Relativamente al pagamento delle tariffe da parte degli imprenditori agricoli, si comunica che la Regione Emilia Romagna – con DGR n. 1844/2011 – ha disposto l’esclusione dal pagamento delle tariffe di cui al decreto medesimo solo per gli imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 c.c. La stessa Delibera stabilisce che gli oneri di versamento riguardano tutto il periodo interessato  dalla precedente sospensione e che pertanto i soggetti interessati  dai provvedimenti di sospensione che non hanno effettuano i pagamenti previsti debbono provvedere  alla regolarizzazione  degli importi dovuti senza oneri aggiuntivi.
  1. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il versamento della tariffa di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.lgs. 194/08 deve essere effettuato ogni anno entro 31 Gennaio dell’anno di riferimento mediante:

  • Bollettino di conto corrente postale n. 25613407 Intestato a Azienda Usl di Imola – Servizio Tesoreria  Nella causale di pagamento riportare il numero e la data del documento (fattura/nota di debito)
  • Bonifico Bancario presso: BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA – SEDE IMOLA: IBAN IT 75 X 05034 21002 000000442776.

Per bonifici effettuati dall’estero è necessario indicare inoltre: codice swift BPAL IT ML Nella causale di pagamento riportare il numero e la data del documento (fattura/nota di debito)

  • Altri dati dell’Azienda Usl di Imola eventualmente da aggiungere: AZIENDA USL DI IMOLA Viale Amendola, n.2 40026 Imola BO Codice Fiscale: 90000900374 Partita IVA: 00705271203

 

Il versamento deve essere intestato al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola specificando nella causale il numero della richiesta di pagamento e l’anno di riferimento. L’attestazione di pagamento dovrà essere consegnata al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola stesso.

Per le attività soggette a controllo da parte dell’U.O. Attività Veterinarie, la ricevuta di pagamento dovrà essere consegnata al veterinario incaricato del controllo ufficiale presso lo stabilimento. Le Aziende USL della Emilia Romagna per calcolare tali tariffe utilizzano un’autodichiarazione trasmessa al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola dal titolare dell’impresa alimentare sul modello previsto che alleghiamo.

Per le imprese che non trasmettono l’autodichiarazione o non forniscono evidenza dell’appartenenza ad una delle fasce di produzione nei tempi previsti verrà applicato quanto in essa previsto.

Attenzione! L’importo della tariffa dovuta sarà calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione pervenuta. Pertanto, se sono intervenute delle variazioni rispetto ai dati forniti in precedenza, l’OSA dovrà inviare alla al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola una nuova autodichiarazione in modo tempestivo, al fine di consentire il calcolo del nuovo importo dovuto per l’anno in corso e l’invio della comunicazione con l’importo corretto in tempi utili per consentire il rispetto della scadenza del pagamento.

  1. COSA FARE SE SI RIENTRA TRA LE IMPRESE SOGGETTE E NON SI RICEVE LA RICHIESTA DI PAGAMENTO?

E’ importante ricordare che il pagamento entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 dell’allegato A del D.lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all’applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione e/o della richiesta di pagamento inviata dall’Azienda USL.

Pertanto, gli OSA che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 dell’allegato A che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Imola e provvedere comunque al pagamento dell’importo entro il 31 Gennaio, auto-calcolandolo secondo i criteri indicati dalla.

  1. COSA ACCADE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA ENTRO LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO

In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.lgs. 194/08).

 

  1. COME DETERMINARE LA SOMMA?

Per gli operatori del settore alimentare (O.S.A.) delle sezioni 1-2-3-4-5-7, il Servizio Veterinario Aziendale (U.O. Igiene Alimenti Origine Animale) provvede a comunicare ai singoli interessati l’ammontare della somma dovuta. Gli O.S.A. afferenti alla sezione 6 devono auto-dichiarare la fascia di appartenenza ed effettuare il pagamento della somma sulla base di tale dichiarazione. In assenza di ulteriori autodichiarazioni da parte degli OSA, attestanti una mutata situazione produttiva, questa Azienda farà riferimento a quanto dichiarato lo scorso anno per determinare il credito.

  1. CALCOLO DELL’IMPORTO DA PAGARE 

Individuata la tipologia di stabilimento e la fascia produttiva si deve effettuare la seguente operazione: gli importi corrispondenti alla fascia di appartenenza andranno maggiorati del 20% (in base al comma 1 dell’art. 11 del D.lgs. 194/08) e ancora di 0,5 % (ai sensi del comma 4 dello stesso articolo). All’importo così ottenuto andrà aggiunta l’imposta di bollo paria € 1,81.

 

Tariffe annue forfettarie Aumento del 20% ai sensi del c.1 art. 11 D.lgs. 194/09 Aumento del 0,50%  ai sensi del c.4 art. 11 D.lgs. 194/08 Totale Imposta di bollo Somma da versare
Fascia A 400 80 2 482 1,81 483,81
Fascia B 800 160 4 964 1,81 965,81
Fascia C 1500 300 7,5 1807,5 1,81 1809,31

 

 

Si allega il modello di autodichiarazione

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