CCNL TURISMO – i dettagli del rinnovo

CCNL TURISMO – i dettagli del rinnovo

Sfera di applicazione: Al fine di normalizzare le condizioni di concorrenza tra imprese che operano sullo stesso mercato, è stato ribadito che il CCNL Turismo si applica anche ai dipendenti di bed and breakfast ed affittacamere.
Orario di lavoro: La nuova disciplina dell’orario di lavoro offre alle aziende un’importante strumento di flessibilità nell’utilizzo della prestazione lavorativa. Il modello prevede due ipotesi: la prima, per la quale a fronte di settimane in cui la prestazione è superiore a quaranta ore, l’azienda non sia obbligata a retribuire il lavoro straordinario; la seconda, per la quale a fronte di settimane in cui la prestazione è inferiore a quaranta ore, l’azienda non ridurrà la retribuzione mensile. Nel primo caso, le maggiori prestazioni saranno compensate da periodi di riposo di durata equivalente effettuati entro le 8 settimane successive (se non è possibile si incrementerà il monte ore di permessi retribuiti). Nel secondo caso, le minori prestazioni verranno compensate da maggiori prestazioni da svolgersi entro le 13 settimane successive (o si detrarranno dai permessi retribuiti).
Secondo livello di contrattazione: Il meccanismo in vigore dal 2010, che prevede l’erogazione di un premio di risultato destinato ai lavoratori impiegati presso aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo, è stato integrato prevedendo che – in presenza di difficoltà economico produttive – l’azienda possa attivare una procedura che consente di astenersi dall’erogazione.
Apprendistato: L’impegno formativo viene ridotto nel caso in cui lo stesso sia in possesso di un titolo di studio o abbia maturato precedenti esperienze nel settore o nell’area di attività.
Contratti a termine: E’ stato individuato un ampio insieme di soggetti (percettori di sostegno al reddito, disoccupati, appartenenti alle categorie protette) con i quali è possibile stipulare contratti a termine a-causali che può essere stipulato anche con lavoratori che abbiano in precedenza avuto un rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro ed un’estensione sino a 18 mesi (in luogo dei 12 previsti dalla legge. Sono stati inoltre ampliati i casi in cui è possibile derogare all’obbligo di rispettare un intervallo tra un contratto a termine ed il successivo.
Periodo di prova: La durata del periodo di prova per “contratti a termine e aziende di stagione” è elevato a 14 gg lavorativi.
Salario: L’aumento contrattuale verrà corrisposto in cinque tranche da 17,60 euro lordi, riferiti all’inquadramento medio (4° liv.). La prima sarà pagata con la retribuzione del mese di febbraio 2014. Le altre saranno erogate a decorrere da ottobre 2014, aprile e ottobre 2015 ed aprile 2016. L’aumento complessivo a regime è pari ad 88€.
Tabelle retributive: I valori di paga base e contingenza sono stati conglobati in un’unica voce, al fine di agevolare la leggibilità del dato e di semplificare l’attività di amministrazione del personale. A seguito degli aumenti salariali concordati, ai rispettivi livelli previsti, corrisponderanno i valori salariali mensili che si raggiungeranno entro il 31 agosto 2016. Riduzione per aziende minori: Analoga tabella è stata predisposta per il personale degli alberghi a una e due stelle. Le riduzioni retributive previste per le aziende minori non si applicano ai dipendenti dei B&B, degli affittacamere e degli ostelli.
Vitto e alloggio: E’ previsto l’adeguamento dei valori del vitto e dell’alloggio, nella misura massima di euro 0,10 per un pranzo, euro 0,02 per una prima colazione ed euro 0,15 per un pernottamento.
Assistenza sanitaria integrativa: A decorrere dal mese di luglio 2014, anche i lavoratori saranno tenuti a contribuire al finanziamento del sistema di assistenza sanitaria integrativa. Il contributo a carico del lavoratore sarà inizialmente pari ad 1€ mensile, elevato a 2€ a decorrere dal mese di luglio 2015. La quota a carico del datore di lavoro rimane invariata.

Categorie: Imprese, Turismo