COMUNICAZIONI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

COMUNICAZIONI LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER): ULTERIORI CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni per informare che il Ministero del Lavoro con nota n. 20137 del 02 novembre 2016 ha pubblicato alcune risposte a quesiti relativi al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio.

In particolare, il Ministero precisa che, ferma restando la necessità di indicare puntualmente i giorni e gli orari di svolgimento delle singole prestazioni, i datori di lavoro non agricoli possono indicare in un’unica comunicazione, preventiva di almeno 60 minuti prima l’inizio delle prestazioni svolte:

– per l’intera settimana, con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata;
-per il lavoratore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate è sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato nell’ attività lavorativa;
– la comunicazione può riguardare una pluralità di lavoratori, purché si riferiscano allo stesso committente e siano dettagliati ed esposti analiticamente i dati di ciascun lavoratore interessato.

Per quanto riguarda le variazioni, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva chiarisce che la variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima dell’inizio dell’attività a cui si riferiscono ed individua a titolo esemplificativo alcune ipotesi:

– se cambia il nominativo del lavoratore, la comunicazione dev’essere effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
– se varia il luogo della prestazione, anche in questo caso, la comunicazione va effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
– in caso di anticipo e/o posticipo dell’orario d’inizio della prestazione, la comunicazione deve avvenire almeno 60 minuti prima del nuovo orario.
Se al lavoratore viene chiesto di prolungare l’orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato, in questo caso la comunicazione va effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore, superando il limite dei 60 minuti;
– se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
– se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario d’inizio della prestazione già comunicata.

Per quanto concerne il profilo sanzionatorio, in caso di mancato invio sia della comunicazione di inizio attività all’INPS che della nuova comunicazione alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, trova applicazione la sola “maxi sanzione” per lavoro nero, e non anche la sanzione amministrativa prevista dall’art. 49, comma 3, D.Lgs n. 81/2015.

Si ricorda infine che è ancora in attesa di emanazione un apposito decreto con il quale il Ministero del Lavoro potrà, fra l’altro, definire l’utilizzo del sistema di comunicazione tramite SMS o introdurre ulteriori modalità applicative della disposizione.

Categorie: Lavoro