CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CULTURA E TURISMO

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO CULTURA E TURISMO

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 luglio 2014 n. 106 di conversione del decreto legge per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Di seguito le disposizioni di maggior interesse.
credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi(art. 9)

Per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, con la prima quota relativa alle spese effettuate nel 2014 utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015, agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto un credito d’imposta del 30% dei costi sostenuti per i seguenti investimenti e attività di sviluppo:
– impianti wifi
– siti web ottimizzati per il sistema mobile
– programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi
– spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
– servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto sopra previsto.
Sono esclusi dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale. Il credito di imposta è riconosciuto fino all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei periodi di imposta sopra indicati, e comunque fino all’esaurimento del plafond di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
Il credito di imposta è riconosciuto nei limiti del 10% delle risorse anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator di cui al cluster 10 dello studio di settore “Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming” e cluster 11 dello studio di settore “Agenzie specializzate in turismo incoming”.
Gli esercizi ricettivi possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro ottobre 2014, sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del plafond stabilito, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

Credito d’imposta per la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture ricettive (art. 10)

Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, per il periodo d’imposta in corso e per i due successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di imposta sopra indicati per i seguenti interventi:

interventi edilizi, così individuati:
– interventi di manutenzione straordinaria (le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso);
– interventi di restauro e di risanamento conservativo (gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio);
– interventi di ristrutturazione edilizia (gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente);
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (in conformità alla legge 9 gennaio 1989 n. 13 e al DM 14 giugno 1989 n. 236, anche tenendo conto dei principi della “progettazione universale” di cui alla Convenzione Nazioni Unite (adottata il 13.12.2006, ratificata con legge n. 18/2009);
– spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di beni mobili finalizzati all’arredo degli immobili oggetto interventi finanziabili.

Il credito di imposta è riconosciuto comunque fino all’esaurimento del plafond di 20 milioni di euro per l’anno 2015, e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Per estendere il credito di imposta alle spese relative agli ulteriori interventi, tra cui l’acquisto dei mobili di cui sopra, il plafond potrà essere aumentato a valere sulle risorse del Fondo per la promozione turistica, alimentato con le misure recuperate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con le misure di contrasto alle frodi IVA.
Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti imposti dalla UE, e quindi secondo la regola del “de minimis”. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all’articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all’articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. La prima quota del credito d’imposta, relativo alle spese effettuate nel periodo d’imposta in corso, è utilizzabile non prima del 1°gennaio 2015.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza Unificata, Stato-Regioni, da adottare entro ottobre 2014, sono stabilite:
– le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta
– le tipologie di interventi ammessi al beneficio, tra quelli sopra elencati
– le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti sopra riportati
– le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta
– le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta

Categorie: Imprese, Turismo