IVA dovuta dai portali di prenotazione – parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di Federalberghi, ha fornito importanti chiarimenti inerenti la correttezza delle procedure fiscali poste in essere da alcuni portali di prenotazione che hanno sede in altri paesi UE, in relazione all’alloggio in strutture ricettive non gestite in forma imprenditoriale o in immobili privati per brevi periodi.

Nel mese di maggio, Federalberghi aveva segnalato che tali portali emettono fatture senza IVA italiana, applicando il meccanismo del cosiddetto “reverse charge” anche nei casi in cui la struttura ricettiva è priva di partita IVA. La conseguenza è l’evasione totale dell’imposta, che non viene pagata né dal portale né dalla struttura.

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita oggi, ha chiarito che l’IVA sulle commissioni pagate ai portali che operano in altri paesi UE è sempre dovuta. Se la struttura ricettiva ha la partita IVA, essa si dovrà fare carico del versamento in regime di inversione contabile. Se la struttura non ha partita IVA, dovrà essere invece il portale ad identificarsi in Italia e ad emettere fattura con IVA italiana.

Le singole violazioni dovranno costituire oggetto di specifici accertamenti. Al versamento dell’imposta saranno associate cospicue sanzioni, che possono variare tra il 90% ed il 180% dell’imposta stessa.

Il pronunciamento è importante, perché sancisce parità di condizioni tra soggetti che operano nello stesso mercato, vietando esplicitamente una prassi che genera concorrenza sleale, danneggiando sia le strutture alberghiere sia coloro che gestiscono le nuove forme di ricettività nel rispetto delle regole.

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