JOBS ACT: LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE N. 34/2014

JOBS ACT: LE NOVITÀ DEL DECRETO LEGGE N. 34/2014

Riassumiamo di seguito le novità legislative riservandoci di fornire ulteriori precisazioni.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO: la disciplina del contratto a tempo determinato viene nuovamente modificata per renderne più flessibile l’utilizzo e creare nuova occupazione. In particolare, le novità introdotte riguardano:
estensione del ricorso all’acausalità: la durata del contratto per il quale non è necessaria l’indicazione di una causale giustificativa, viene innalzata da 12 a 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe. Disposizione importante in quanto l’apposizione del termine non risulta più subordinata alla presenza di motivi.
ampliamento della possibilità di ricorso alla proroga: fermo restando il consenso del lavoratore, sono ammesse proroghe fino ad un massimo di otto volte, nel limite dei 36 mesi. Le proroghe si devono riferire alla stessa attività lavorativa (stesse mansioni), per la quale il contratto è stato stipulato a termine.
limite massimo per la stipula di contratti: Il numero totale di rapporti di lavoro a termine instaurati da ciascun datore di lavoro non può superare il 20% dell’organico complessivo. Tale limite quantitativo non opera nei casi previsti della contrattazione collettiva, in caso di sostituzione di lavoratori assenti e nelle attività stagionali previste dal DPR 1525/63. Nelle imprese che occupano fino a 5 dipendenti è comunque ammessa la stipula di un contratto di lavoro a termine.

CONTRATTO DI APPRENDISTATO: la nuova normativa prevede la forma scritta esclusivamente del contratto e del patto di prova (in precedenza era obbligatoria la forma scritta anche per il Piano formativo individuale). E’ inoltre abrogato il vincolo, per i datori di lavoro con più di 9 dipendenti, che subordinava la possibilità di procedere a nuove assunzioni di apprendisti, solo in caso di conferma, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (percentuale ridotta al 30% nel periodo intercorrente dal 18 luglio 2012 al 17 luglio 2015).

APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE: è prevista la possibilità di riconoscere al lavoratore una retribuzione che tenga conto) delle ore di lavoro effettivamente prestate e delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE: la formazione di tipo professionalizzante può essere integrata (nel testo previgente la disposizione recitava “è integrata”), nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali.

DURC: chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese edili, delle Casse Edili. L’esito della verifica ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC, ovunque previsto. L’effettiva operatività del nuovo sistema è, tuttavia, subordinata all’emanazione di un successivo decreto.

Categorie: Lavoro