La formazione obbligatoria per il personale assunto

La formazione obbligatoria per il personale assunto

Ricordiamo a tutti i soci che la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sul lavoro prevede, per le imprese e le attività professionali, l’obbligo di sottoporre a formazione tutti i lavoratori, siano essi soci, lavoratori dipendenti, lavoratori atipici e/o quelli assunti a tempo determinato; per i soli collaboratori famigliari, la formazione è facoltativa.

La norma prevede che ogni lavoratore sia sottoposto ad una formazione generale di 4 ore (per qualsiasi tipo di azienda) alla quale si aggiunge una formazione specifica di durata variabile, definita dal settore economico di appartenenza dell’azienda (codice ATECO) e dalla classe di rischio individuato dalla stessa azienda/attività sul proprio obbligatorio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

La durata minima della formazione per ogni lavoratore è pari a:

8 ore

Se l’azienda è considerata a BASSO RISCHIO Es. ambulanti, alberghi, commercio al dettaglio, bar, ristoranti, piccoli   artigiani

Di cui:

  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore economico e classe di rischio
  • 4 ore di formazione specifica a seconda del settore di appartenenza
12 ore

Se l’azienda è considerata a MEDIO RISCHIO Es.   Agricoltura, pubblica amministrazione, distributori di carburante

Di cui:

  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore economico e classe di rischio
  • 8 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza
16 ore

Se l’azienda è considerata a ALTO RISCHIO Es.   Edilizia

Di cui:

  • 4 ore di formazione generale valida per qualsiasi   settore economico e classe di rischio
  • 12 ore di formazione specifica a seconda del   settore di appartenenza

La suddetta formazione ha poi validità per i successivi 5 anni. Decorso tale periodo di tempo, sarà necessario aggiornare la formazione suddetta con la frequenza di un corso di 6 ore.

Ricordiamo che dal 2012 la norma prevede per i neo assunti l’obbligo di formazione anteriormente o entro 60 giorni dall’assunzione.

Tale formazione, prevista nell’Accordo Stato/Regioni sulla formazione obbligatoria, non comprende gli ulteriori obblighi di formazione/addestramento disposti dal D.lgs.81/2008 per alcuni rischi specifici (es.: attrezzature particolari, agenti chimici, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, uso dei D.P.I., ecc.), e per le specifiche figure aziendali (RSPP, RLS, addetto alla sicurezza, addetto antincendio, addetto primo soccorso, carrellisti, …) i quali andranno conseguentemente trattati a parte.
Segnaliamo che, al fine di permettere a tutti le Imprese Associate di adempiere alle disposizioni obbligatorie, la nostra struttura organizza, a partire dal mese di settembre, specifici corsi di formazione in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Ricordiamo che, in caso di riscontrate irregolarità da parte degli organi ispettivi per la mancata formazione di un lavoratore, a carico del datore di lavoro sono previste pesanti sanzioni penali o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.
Per maggiori informazioni e ragguagli in merito, le imprese associate possono contattare i nostri Uffici (AREA PAGHE E POLITICO SINDACALE (Dott.ssa Michela Raggi tel. 0542 619650) e AREA AMBIENTE QUALITÀ E SICUREZZA – Dott. Giacomo Tasselli tel. 0542 619665).

Categorie: Formazione