Novità in materia di lavoro per il 2016: pubblicata la Legge di Stabilità

Novità in materia di lavoro per il 2016: pubblicata la Legge di Stabilità

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

La Legge di Stabilità per il 2016 conferma lo sgravio contributivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato dal 01/01 al 31/12/2016.

Lo sgravio è stato però ridotto nei seguenti termini:

– è pari al 40% (non più il 100% come nel 2015) dei contributi dovuti mensilmente dal datore di lavoro fino ad un massimo annuo di € 3.250 (rispetto al limite massimo di 8.060 Euro previsto dalla legge 190/14 e che rimane valido per le assunzioni effettuate sino al 31/12/15);

– spetta per massimo 24 mesi (non più 36 mesi).

Permangono in vigore tutti i casi di esclusione dal beneficio già applicati nell’anno 2015 ovvero non possono beneficiare di questo esonero contributivo:

– i lavoratori agricoli;

– i lavoratori domestici;

– i lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

– coloro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, erano in forza a tempo indeterminato (presso qualunque datore di lavoro);

– i lavoratori assunti dallo stesso datore di lavoro (o con assetto societario sostanzialmente coincidente) nei tre mesi antecedenti l’01/01/2016.

Per le modalità operative si dovrà attendere apposita Circolare INPS.

 

Detassazione 2016 per i PREMI DI PRODUTTIVITA’

A partire dal 2016 diviene strutturale l’incentivo fiscale della detassazione dei premi di produttività e ne potranno beneficiare i lavoratori (con reddito nell’anno precedente fino a 50.000 Euro) nel limite di 2.000 Euro lordi.

Tale incentivo, che comporta l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% in luogo delle aliquote IRPEF a scaglioni, si applicherà alle somme premiali, di importo variabile, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Si applicherà inoltre alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa (in questo caso il limite massimo annuo sarà pari a Euro 2.500).

In attesa della emanazione dell’apposito Decreto attuativo confermiamo che, come per il passato, la norma sarà operativa solo nel caso che la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) la preveda.

 

Part-Time per i lavoratori in pensione di vecchiaia entro il 2018

Il lavoratore che maturerebbe entro fine 2018 il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia potrà concordare con l’azienda di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e di usufruire così dei seguenti benefici fiscali e contributivi.

Il contratto di part time stipulato secondo questa previsione della Legge di Stabilità per il 2016 dovrà comportare, da un lato, una riduzione di orario tra il 40 ed il 60% e, dall’altro, che il rapporto di lavoro si risolverà alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In questo periodo di lavoro part-time il lavoratore avrà diritto comunque alla piena maturazione contributiva a fini pensionistici (previa autorizzazione INPS e DTL) e riceverà inoltre in busta paga una somma di denaro (esente fiscalmente e da contributi) pari alla contribuzione ai soli fini pensionistici relativa alla prestazione lavorativa non effettuata in virtù della riduzione d’orario.

Le modalità di effettuazione dell’accordo saranno chiarite con decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi entro il 1° marzo 2016.

 

Congedo obbligatorio di paternità

È stato elevato da 1 a 2 giorni il congedo obbligatorio del padre da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio. La norma dispone che tale misura è ancora da ritenersi sperimentale e che la proroga terminerà, salvo diverse disposizioni, al 31/12/2016. È prorogato a tutto il 2016 anche il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria.

 

Aliquote contributive Gestione Separata INPS

Dal 1° gennaio 2016 aumenta al 24% (dal 23,50%) l’aliquota contributiva pensionistica dovuta alla Gestione separata per i lavoratori autonomi titolari di pensione o assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Per le categorie di collaboratori (quali co.co.co., associati in partecipazione con apporto di lavoro e lavoratori autonomi occasionali con compenso che supera la soglia dei 5.000 euro annui), per le quali vige l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, viene previsto un aumento dell’aliquota pensionistica al 31% a decorrere dal 1° gennaio 2016. Si ricorda che l’articolo 1, comma 79, della legge 247/07 ha previsto il progressivo adeguamento delle aliquote contributive pensionistiche al 32% per il 2017 ed al 33% dal 2018. A queste percentuali va poi aggiunta l’aliquota dello 0,72% destinata all’assistenza.

Infine per i lavoratori autonomi e titolari di partita IVA, iscritti alla gestione Separata e che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria e non siano pensionati, l’aliquota contributiva per il 2016 è confermata al 27%.

Categorie: Lavoro