Nuovi obblighi per i professionisti

Nuovi obblighi per i professionisti

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 124/2017, c.d. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, si prospettano alcune novità per i professionisti iscritti in Ordini / Collegi. In particolare a decorrere dal 29 agosto u.s. trovano applicazione le seguenti disposizioni in tema di:

  • copertura assicurativa (art. 1, comma 26);
  • preventivo del compenso in forma scritta (art. 1, comma 150);
  • oneri informativi dei titoli posseduti (art. 1, comma 152).

COPERTURA ASSICURATIVA

In materia di polizza professionale il comma 26, pur salvaguardando la libertà contrattuale delle parti, prevede la necessità che l’assicurazione contenga un periodo di retroattività e garanzia postuma (copertura assicurativa valida anche a seguito della cessazione dell’attività).

Tale previsione è applicabile anche alle polizze assicurative già in corso di validità al 29.8.2017 consentendo su richiesta del contraente la possibilità di rinegoziazione del contratto in essere. Quanto sopra si riferisce all’obbligo da parte del lavoratore autonomo di provvedere alla stipula di una copertura assicurativa dei “danni” conseguenti all’esercizio della professione.

Si rammenta che nell’ambito della Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs act autonomi” è stata disposta l’integrale deducibilità delle spese sostenute per forme assicurative o di solidarietà per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo.

PREVENTIVO DEL COMPENSO IN FORMA SCRITTA

Il comma 150 modificando l’art. 9, comma 4, DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, dispone innanzitutto che, il compenso per la prestazione professionale deve essere pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le forme previste dall’ordinamento. Inoltre, il professionista è tenuto a comunicare al cliente, in forma scritta o digitale, le seguenti informazioni.

  • grado di complessità dell’incarico
  • estremi della polizza assicurativa per danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale
  • oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico fino alla sua conclusione
  • compenso richiesto per lo svolgimento della prestazione (c.d. preventivo di massima)

Nella sostanza le modalità con le quali l’obbligo in argomento può essere soddisfatto sono così individuabili:

  • contratto sottoscritto dalle parti (come avviene soprattutto nei casi di prestazione periodica);
  • preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente ovvero tramite scambio di email.

In particolare la misura del compenso richiesto al cliente deve essere comprensivo di spese, oneri, contributi e di tutte le varie voci di costo indicate per le singole prestazioni (così, ad esempio, dovrà essere evidenziato l’addebito del contributo della Cassa previdenziale / Gestione Separata INPS, l’aliquota IVA applicabile).

Se sono previste spese nell’esecuzione dell’incarico, anche queste devono essere evidenziate nel preventivo (ad esempio, oneri amministrativi / tributi connessi alla pratica).

Inoltre, nel preventivo di spesa dovranno essere riportate le modalità di rimborso, laddove previste / prevedibili, delle trasferte da parte del professionista.

NOTA: In caso di inottemperanza di quanto sopra descritto da parte del professionista non è prevista alcuna specifica “conseguenza”. Ciò potrebbe però dare origine ad una contestazione da parte del cliente dell’importo addebitatogli, con conseguente avvio di un contenzioso, anche giudiziario, in merito al compenso “equo” spettante, alla luce anche del venir meno del riconoscimento delle “Tariffe professionali”.

PREVENTIVO DI MASSIMA PER GLI AVVOCATI

Il comma 141, lett. d) precisa che per gli avvocati è necessaria la predisposizione di un preventivo di massima in forma scritta anche in assenza di una espressa richiesta del cliente, “superando” quanto previsto dall’art. 13, comma 5, Legge n. 247/2012.

PUBBLICITÀ INFORMATIVA

Con riferimento agli oneri informativi sui titoli posseduti, il comma 152 prevede l’obbligo di indicare e comunicare i titoli posseduti ed eventuali specializzazioni per i professionisti iscritti in Ordini / Collegi al fine di garantire massima trasparenza verso gli utenti. La norma in esame non indica, tuttavia, quando tale obbligo debba essere assolto (ad esempio, al primo rapporto con il cliente oppure nel momento del conferimento dell’incarico).

Il professionista, al fine di incentivare la concorrenza come previsto dall’art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012 contenente la Riforma degli ordinamenti professionali, ha la possibilità di pubblicizzare:

  • attività professionale;
  • specializzazioni e titoli professionali posseduti;
  • struttura dello studio;
  • compensi delle prestazioni.

Le predette informazioni possono essere rese con ogni mezzo, pur nel rispetto dell’obbligo di verità, trasparenza e correttezza. Esse inoltre non possono risultare equivoche / ingannevoli / denigratorie.

 

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