Obbligo di registrazione al CRITER: sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

Obbligo di registrazione al CRITER: sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici

Si informa che dal mese corrente sono entrate in vigore le disposizioni del “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari”.

Il regolamento disciplina le modalità per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, e le funzioni delle imprese di installazione e manutenzione degli impianti medesimi.

 

Tale provvedimento riguarda tutte gli impianti termici di tutte le imprese.

 

Cosa cambia rispetto al passato?

Gli impianti termici devono essere muniti un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, redatto sulla base del modello approvato con la Delibera di Giunta 15 maggio 2017, n. 614.

Esso sostituisce a tutti gli effetti il “libretto di centrale” ed il “libretto di impianto” fino ad ora utilizzati, che devono essere comunque conservati ed allegati al nuovo libretto di impianto.

I libretti di impianto ed i relativi aggiornamenti devono essere trasmessi alla Regione per via esclusivamente informatica, mediante registrazione nel catasto regionale CRITER, presso il quale vengono altresì registrate in forma digitale tutte le successive comunicazioni alla Regione previste dal presente regolamento e inerenti l’impianto medesimo.

Il libretto di impianto viene predisposto e trasmesso con le modalità seguenti:

–        per gli impianti di nuova realizzazione, il relativo libretto viene predisposto dalla impresa installatrice all’atto della messa in servizio dell’impianto stesso, entro 30 giorni dall’attivazione dell’impianto;

–        per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo dell’impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, ad eccezione dei territori nei quali sia ancora in vigore una campagna di controllo degli impianti termici promossa dal Comune o dalla Provincia competente, ai sensi dell’art. 27 del presente regolamento: in tali casi, la scadenza di cui al presente comma si intende prorogata a 12 mesi dopo il termine della campagna medesima;

–        il responsabile di impianto è tenuto a richiedere all’impresa manutentrice la registrazione del libretto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER entro i termini sopra indicati: a tal fine, il Responsabile dell’impianto ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere disponibili al manutentore o all’installatore tutti i relativi dati, come, fra i quali, i consumi, i riferimenti catastali dell’immobile, il punto di 4 Comunicazione avvio procedure riconsegna della fornitura del gas (PDR) o il punto di prelievo della fornitura di energia elettrica (POD) ; tali dati vanno inseriti in base ai diversi casi impiantistici, ovvero:

  1. a) in presenza di impianti costituiti esclusivamente da macchine frigorifere/pompe di calore a funzionamento elettrico è obbligatorio inserire solo il POD (point of delivery); il POD è un codice univoco composto da 14 caratteri, talvolta 15,che identifica il punto di collegamento tra la rete di distribuzione elettrica nazionale e un’abitazione o un’impresa in cui è attivo il servizio di fornitura (un unico punto per ciascuna unità immobiliare). È indicato fra i dati tecnici della bolletta, solitamente sulla prima pagina nella sezione “Dati fornitura”, ma si può visualizzare anche sul contatore elettronico premendo il pulsante che mostrerà l’ultima parte del codice. La sequenza alfanumerica standard è composta da Codice Nazione, Codice Distributore, Codice Servizio, Codice Punto di Prelievo, Chiave di Controllo. Il codice del punto di prelievo resta invariato al variare della società che offre il servizio di fornitura energetica, poiché è riferito non a una relazione contrattuale bensì a una posizione geografica. Conoscere il POD è importante perché va comunicato alla nuova società qualora si effettui il cambio di fornitore. Le utenze domestiche in bassa tensione hanno la facoltà di richiedere un secondo punto di prelievo dedicato esclusivamente all’alimentazione delle pompe di calore per il riscaldamento dei locali.
  2. b) in presenza di impianti costituiti esclusivamente da generatori a combustione o cogeneratori / trigeneratori o da PdC a gas è obbligatorio inserire solo il PDR (codice corrispondente al punto di riconsegna, composto da due caratteri e da 14 cifre che identificano in modo univoco il punto in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore e raccolto dall’utente finale. Il PDR indica pertanto un punto preciso della rete fisica di distribuzione e non dipende dalla società che si occupa della fornitura. Il codice è riportato solitamente sulla prima pagina della bolletta del gas. I clienti possono anche richiederlo al servizio di assistenza del proprio fornitore;
  3. c) in presenza di impianti costituiti esclusivamente da sottostazioni di teleriscaldamento e/o raffrescamento i dati POD e PDR non sono obbligatori, – la registrazione dell’impianto nel catasto regionale degli impianti termici CRITER avviene mediante trasmissione del relativo libretto di impianto in formato digitale, effettuata esclusivamente per via informatica;

–        al responsabile di impianto deve essere in ogni caso consegnata una copia cartacea del libretto di impianto, che può essere redatta anche in formato semplificato purché contenente tutte le informazioni inserite nel libretto d’impianto elettronico registrato nel catasto regionale, riportante il codice univoco di targatura. Targatura degli impianti termici Oltre alla registrazione del relativo libretto, è anche obbligatoria la targatura degli impianti termici; la targatura ha l’obiettivo di identificare ogni impianto in modo univoco attraverso un codice rilasciato dall’applicativo informatico CRITER. La targatura dell’impianto viene effettuata dall’installatore o manutentore, contemporaneamente alla registrazione del libretto di impianto. Il codice univoco di targatura deve essere riportato su tutti i documenti di cui è prevista la trasmissione alla Regione in base alle disposizioni del presente Regolamento. Ad ogni impianto termico registrato nel catasto regionale deve corrispondere un unico codice di targatura; è vietato associare una nuova targa ad impianti già precedentemente targati da altri operatori.

 

Controllo di efficienza energetica degli impianti termici

E’ obbligatorio realizzare periodicamente (con scadenze indicate dal Regolamento) un controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW, sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW e sugli impianti centralizzati di produzione di ACS di qualunque potenza.

Tale controllo riguarda:

– lo stato di efficienza del generatore e la conformità dell’impianto alle norme vigenti;

– la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

– la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti;

– la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare, nei casi in cui la presenza di tali sistemi è obbligatoria in forza di legge.

 

Nella esecuzione dei controlli di efficienza energetica, il manutentore effettua tutte le verifiche indicate sul modello di rapporto di controllo di efficienza energetica pertinente per tipologia.

Il rapporto deve essere compilato in ogni sua parte, e deve altresì riportare la segnalazione di eventuali carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo, o anche di altre anomalie o difformità tali da non generare situazioni di pericolo immediato, nonché i provvedimenti che il responsabile dell’impianto è tenuto ad adottare ed i relativi tempi massimi di attuazione.

Entro i successivi 30 giorni, la ditta di installazione o manutenzione che ha effettuato il controllo provvede a trasmettere alla Regione il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica nelle forme e con gli effetti della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

La trasmissione del Rapporto ha luogo esclusivamente per via informatica mediante utilizzo del catasto regionale degli impianti termici CRITER.

La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile unicamente in riferimento ad un impianto già censito e per il quale sia già stato trasmesso il relativo libretto; a tal fine, il Rapporto di controllo di efficienza energetica, per essere registrato, deve riportare correttamente il corrispondente codice univoco di targatura dell’impianto, attribuito dal sistema informatico CRITER.

 

Contributo regionale: il bollino “Calore Pulito”

Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, delle attività di accertamento e di ispezione, è prevista la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del “Bollino Calore Pulito”, applicato con modalità uniformi su tutto il territorio regionale e diversificato in base alla potenza degli impianti. 6 Comunicazione avvio procedure Il “Bollino Calore Pulito” è virtuale, ed è costituito da un codice biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite delle ditte di installazione o manutenzione al rapporto di controllo di efficienza energetica, registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER.

 

Non sono soggetti al pagamento del contributo regionale di cui al presente articolo gli impianti costituiti esclusivamente dalle seguenti tipologie di generatori:

  1. a) macchine frigorifere e pompe di calore;
  2. b) apparecchi alimentati con biomassa legnosa (pellet, cippato, etc.);
  3. c) sottostazioni di scambio termico allacciate a reti di teleriscaldamento.

 

Sanzioni

Le principali sanzioni previste dal Regolamento, nel caso di mancato rispetto delle relative disposizioni vanno da 500,00 euro e fino a 6.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, o a carico dell’installatore/manutentore.

L’applicazione delle sanzioni amministrative è operata dall’Organismo di Accreditamento ed Ispezione.

 

In conclusione

Pertanto tutte le imprese devono contattare il proprio installatore/manutentore del proprio impianto e far registrare l’impianto medesimo tramite l’applicativo informatico alla pagina web CRITER nella quale sono segnalate anche le modalità di contatto con l’Organismo di Accreditamento ed Ispezione per la risoluzione di eventuali problematiche.

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