SISTRI – SOGGETTI OBBLIGATI ALL’UTILIZZO DAL 3 MARZO 2014

SISTRI – SOGGETTI OBBLIGATI ALL’UTILIZZO DAL 3 MARZO 2014

Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi si sta avvicinando la data di avvio del SISTRI, fissata per il 3 marzo 2014 dal Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
Si ricorda che i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono:
– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
– trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
– recuperatori e smaltitori di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
– “nuovi produttori”, che producono rifiuti pericolosi o non pericolosi derivanti da attività di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi o non pericolosi;
– soggetti che effettuano intermediazione e commercio di rifiuti speciali pericolosi e urbani pericolosi.
Rimangono esclusi dall’obbligo di adesione a SISTRI i seguenti soggetti:
– produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
– trasportatori di rifiuti non pericolosi a titolo professionale, anche urbani;
– impianti che trattano, recuperano e smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi;
– intermediari e commercianti di rifiuti non pericolosi.
Per questi soggetti non obbligati è comunque possibile aderire volontariamente al SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del regime previsto per il sistema di tracciabilità, fermo restando che tali soggetti possono optare per il ritorno al sistema cartaceo in qualunque momento, dandone espressa comunicazione al SISTRI.
Il 1° ottobre 2013 è invece partito l’obbligo di utilizzo del SISTRI per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (compresi i vettori esteri), per i recuperatori e gli smaltitori di rifiuti speciali pericolosi (ad eccezione del deposito preliminare (D15) o della messa in riserva (R13) effettuata dai produttori di rifiuti stessi presso il luogo di produzione), per i “nuovi produttori”, per gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.
Dal 3 marzo 2014 partirà l’obbligo all’utilizzo del SISTRI per i seguenti soggetti:
– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
– trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (cosiddetto “trasporto in conto proprio”);
– comuni e imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
Per tutti i soggetti tenuti all’utilizzo di SISTRI, fino al 1 agosto 2014 rimarrà l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di compilazione del formulario di identificazione del rifiuto per il trasporto dello stesso.
La legge di conversione del Decreto Legge n. 101/2013, ha anche prorogato fino al 1 agosto 2014 il periodo durante il quale non si applicano le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi al SISTRI, ma quelle relative agli adempimenti di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione.

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