“Tassa Airbnb”, ecco le regole

“Tassa Airbnb”, ecco le regole

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il provvedimento che regola le modalità di comunicazione dei dati per la nuova cedolare secca del 21% sui contratti di “locazione breve”, che viene trattenuta direttamente dagli intermediari. Il primo appuntamento, per le locazioni fatte a partire dal primo giugno scorso, sarà al 17 luglio u.s., termine entro il quale vanno versate le imposte del mese precedente.

La manovra correttiva ha introdotto l’obbligo, per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, di comunicare al fisco i dati sui contratti e trattenere una somma pari al 21% se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Entro il 17 luglio andranno quindi versate le imposte relative agli affitti a partire dal 1° giugno: si tratta di una tassazione “secca” del 21% che viene trattenuta direttamente dagli intermediari, i quali a loro volta devono “girare” gli importi alle Entrate.

Airbnb e le altre società che offrono il servizio di intermediazione immobiliare per le locazioni non superiori a 30 giorni devono, da questo mese, farsi carico di trasmettere al fisco i dati relativi ai contratti conclusi. In particolare, devono comunicare il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l’importo del corrispettivo lordo e l’indirizzo dell’immobile. La predisposizione e la trasmissione dei dati deve avvenire attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Secondo quanto previsto dalla manovra correttiva 2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 21% sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione. La ritenuta va versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata. Per il versamento va utilizzato il codice tributo “1919” denominato “Ritenuta operata all’atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve – articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”.

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