Il DDL di Stabilità 2016, approvato dal Governo ed ora all’esame delle Camere, prevede una serie di misure di rilevante interesse per datori di lavoro e per i lavoratori. Trattandosi di Disegno di legge si avverte che le misure elencate di seguito potrebbero subire variazioni durante l’iter parlamentare di approvazione.
Il disegno di legge di stabilità 2016 prevede la proroga dello sgravio contributivo in caso di ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO effettuate dal 01/01/2016 al 31/12/2016. Il tetto però allo sgravio contributivo sarebbe fissato al 40% dei contributi previdenziali e spetterebbe per 24 mesi. Il limite massimo annuo di sgravio contributivo verrebbe ridotto a 3.250,00 euro.
Le anticipazioni sulla legge di stabilità 2016 riguardano anche la reintroduzione dello strumento della detassazione nei casi in cui le somme detassate siano erogate secondo le previsioni della contrattazione di secondo livello. In tali casi si prevederebbe che, sia i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa siano assoggettate, come per il passato, ad imposta sostitutiva del 10%.
Il limite annuo di importo complessivo detassabile è fissato nella misura di 2.000 euro lordi contro i 3.000 euro lordi del 2014) e solo in caso il reddito da lavoro dipendente prodotto l’anno precedente sia inferiore a euro 50.000 (contro i 40.000 euro per il 2014).
E’ previsto che i lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, possano concordare con il datore di lavoro un orario part-time (in misura compresa tra il 40% e il 60%). Il meccanismo che si prevede di introdurre per calmierare la riduzione di retribuzione a fronte della riduzione dell’orario di lavoro dovrebbe essere quello di liquidare al lavoratore, in busta paga, una somma pari alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici per la prestazione lavorativa non effettuata. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa l’INPS riconoscerà la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.
La legge di stabilità 2016 inoltre prevede di innalzare, dall’anno 2016, a euro 3.000 il tetto dei pagamenti in contanti.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, infine, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente verrà rifinanziato e potrà essere concesso o prorogato per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di un anno.