L’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps), più volte modificato, regolamenta l’installazione e l’uso nelle sale da gioco e nei pubblici esercizi, comprese le strutture ricettive, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco.
Con la legge n. 228 del 2012 sono stati inclusi tra gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, soggetti alle prescrizioni del tulps, quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (comma 7 lettera c bis), nonché quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (comma 7 lettera c ter).
Per effetto di tali modifiche normative, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, chiamata a stabilire le regole tecniche e amministrative per la produzione e installazione degli apparecchi da gioco, ha inizialmente incluso tra gli apparecchi obbligati ad ottenere il previsto nullaosta dall’Agenzia anche gli apparecchi senza vincita di denaro quali biliardi, biliardini, calciobalilla, ecc.., anche se messi a disposizione della clientela gratuitamente.
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha più volte prorogato i termini per la presentazione delle prescritte istanze di autocertificazione, al fine di garantire la più ampia possibilità di regolarizzazione degli apparecchi già installati. Da ultimo, con la circolare del 22 giugno 2022, ha comunicato la riapertura dei termini fino a tutto il 31 luglio 2022.
Sul versante tributario, tali apparecchi rimangono assoggettati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto n. 640 del 1972, secondo le basi imponibili forfetarie attualmente previste per le singole tipologie di apparecchi.
Il pagamento dell’imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell’apparecchio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del tulps.
Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in unica soluzione, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua.