APPARECCHI DA GIOCO – riapertura dei termini fino al 31 luglio 2022

APPARECCHI DA GIOCO – riapertura dei termini fino al 31 luglio 2022

L’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (tulps), più volte modificato, regolamenta l’installazione e l’uso nelle sale da gioco e nei pubblici esercizi, comprese le strutture ricettive, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco.

Con la legge n. 228 del 2012 sono stati inclusi tra gli apparecchi e congegni per il gioco lecito, soggetti alle prescri­zioni del tulps, quelli meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (comma 7 lettera c bis), nonché quelli meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (comma 7 lettera c ter).

Per effetto di tali modifiche normative, l’A­genzia delle dogane e dei monopoli, chiamata a stabilire le re­gole tecniche e amministrative per la produzione e installazione degli apparecchi da gioco, ha inizialmente incluso tra gli ap­parecchi obbligati ad ottenere il previsto nullaosta dall’Agenzia anche gli apparecchi senza vincita di denaro quali biliardi, bi­liardini, calciobalilla, ecc.., anche se messi a disposizione della clientela gratuitamente.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha più volte prorogato i termini per la presentazione delle prescritte istanze di autocertificazione, al fine di garantire la più ampia possibilità di regolarizzazione degli apparecchi già instal­lati. Da ultimo, con la circolare del 22 giugno 2022, ha comunicato la riapertura dei termini fino a tutto il 31 luglio 2022.

Sul versante tributario,  tali apparecchi rimangono assoggettati al pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14-bis del decreto n. 640 del 1972, secondo le basi imponibili forfetarie attualmente previste per le singole tipologie di apparecchi.

Il pagamento dell’imposta, vista anche la base imponibile forfetaria, è collegato alla mera utilizzazione dell’apparec­chio posto in esercizio in luoghi aperti al pubblico ed è, pertanto, dovuto anche per la messa a disposizione a titolo gratuito in locali aperti al pubblico degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, del tulps.

Il pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi meccanici o elettromeccanici è effettuato dal soggetto passivo d’imposta in unica soluzione, entro il giorno 16 del mese di marzo di ogni anno, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua.

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