Apparecchi senza vincite in denaro: nuove regole amministrative

Apparecchi senza vincite in denaro: nuove regole amministrative

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha definito la disciplina dei titoli autorizzatori, nonché dei parametri numerici e dei criteri di installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincite in denaro di cui all’art. 110, comma 7 del TULPS.

Con riferimento ai titoli autorizzatori:

  • entro il 28 febbraio il gestore (che sia anche proprietario)

–   degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003 dovrà richiedere telematicamente alla suindicata Agenzia il rilascio di un nulla osta per la messa in esercizio in sostituzione del precedente, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;

–    degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 7, lett. c bis) e c ter) (calcio balilla, flipper, biliardi senza gettoniera) dovrà richiedere il rilascio del nulla osta per la messa in esercizio, nonché del dispositivo di identificazione elettronica;

 

  • entro il 30 giugno 2022, il gestore degli apparecchi di cui all’art. 110 del TULPS, comma 7, lett. a) e lett. c) (apparecchi di tipo elettromeccanico e videogiochi) verificati e certificati secondo le regole tecniche previgenti, dovrà richiedere il rilascio, in sostituzione del precedente, del nulla osta per la messa in esercizio e del relativo dispositivo di identificazione elettronica.

 

Inoltre, dal 1° marzo 2022 la suindicata Agenzia ha chiarito che presso bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale scommesse, punti di gioco all’interno di esercizi con attività principale diversa e sale bingo, con riferimento agli apparecchi in oggetto, potranno essere installati esclusivamente:

  • quelli del comma 7 lett. a);
  • quelli del comma 7 lett. c) purchè (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non consentano il collegamento in rete per operazioni di monitoraggio e controllo nonché per la formazione di classifiche e per la realizzazione di gioco simultaneo a distanza;
  • comma 7 lett. c bis) purché (i) non attivabili a gettoni o con l’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento quali carte prepagate, non bancarie e non riconducibili ad alcun circuito di pagamento, ma esclusivamente finalizzate al gioco, ovvero (ii) non distribuiscano tagliandi direttamente, durante o immediatamente dopo la conclusione della partita;
  • quelli del comma 7 lett. c ter).
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