Apprendistato e cumulabilità con altri incentivi di Garanzia Giovani e bonus occupazionale
Con il Decreto Direttoriale n. 11/2015 il Ministero del Lavoro e P.S. ha esteso l’area dei beneficiari della Garanzia Giovani ed ha provveduto ad armonizzare questo “bonus” con gli altri incentivi alle assunzioni. Si ricordi infatti che, in Emilia-Romagna, per le assunzioni a tempo indeterminato di iscritti alla Garanzia Giovani, i datori di lavoro ricevono un bonus che va da 1.500 euro a 6.000 euro.
Questo provvedimento ha notevole rilevanza per i datori di lavoro in quanto:
- ammette all’incentivo anche i contratti di apprendistato professionalizzante. I datori di lavoro che occupano più di 9 addetti potranno assumere con contratto di apprendistato, e beneficiare del bonus occupazionale, per i lavoratori iscritti alla Garanzia Giovani. (I datori di lavoro con meno di nove dipendenti, invece, beneficiano già dello sgravio contributivo totale per tre anni previsto dalla Legge n. 183/2011);
- ammette la cumulabilità del bonus occupazionale con gli altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva NON SELETTIVI (ovvero applicabili a tutti i datori di lavoro e per l’assunzione di qualsiasi lavoratore) e, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali, con quelli aventi natura selettiva.
A titolo esemplificativo si consideri che, per gli effetti della cumulabilità, sarebbe possibile fruire, per lo stesso lavoratore assunto a tempo indeterminato e iscritto a Garanzia Giovani, nel caso ricorrano tutte le condizioni previste dalla legge, sia dell’esonero contributivo fino a 8.060 euro all’anno per tre anni che del bonus occupazionale Garanzia Giovani.
Il bonus occupazionale, come detto, è anche parzialmente comulabile con altri incentivi rivolti a particolari categorie di datori di lavoro o di lavoratori (ovvero incentivi cd. selettivi), come gli incentivi per i Giovani Svantaggiati di cui al D.L. 76/2013 o gli incentivi per l’assunzione di donne o di lavoratori con più di 50 anni, previsti dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012). In questo caso però, la somma dei due incentivi potrà arrivare a coprire un massimo pari al 50% del costo lavoratore che l’impresa avrebbe sostenuto qualora non avesse beneficiato di alcuna agevolazione.