La misura è rivolta agli esercenti commerciali di vicinato, di media e di grande struttura ovvero riservata all’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.
Il bando può contare su una dotazione di 20 milioni di euro.
É prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, pari all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2020 e documentata, per ciascun punto vendita, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura.
La piattaforma è attiva dal 23 novembre 2021 fino al 23 gennaio 2022. Le istanze di accesso dovranno essere presentate entro 60 giorni dalla predetta data di apertura dello sportello.
Il contributo economico a fondo perduto è riconosciuto da parte del Ministero della Transizione Ecologica, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per l’accesso, che si effettua tramite l’apposito pulsante di login , è necessario l’utilizzo di SPID.
2) FAQ
In cosa consiste il contributo previsto?
Il contributo previsto è riconosciuto, in via sperimentale, agli esercenti commerciali di vicinato e a quelli di media e di grande struttura, di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) , e) ed f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, nonché all’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi. Si specifica che i contenitori offerti dall’esercente, al fine della vendita dei prodotti sfusi, devono essere riutilizzabili ai sensi dell’art. 218, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, se impiegati per prodotti alimentari, rispettare la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.
Quale è la forma e l’ammontare massimo del contributo previsto dal DM 22 settembre 2021?
É prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, pari all’ammontare della spesa sostenuta nell’anno 2020 e documentata, per ciascun punto vendita, nel limite massimo di euro 5.000,00 per ciascun esercente commerciale di vicinato e di media e di grande struttura.
Con riferimento allo sportello attuativo 2021, quali sono le spese ammissibili?
Sono ammissibili le spese sostenute, nell’annualità 2020, per:
▪ l’adeguamento dei locali: progettazione e realizzazione del punto vendita e dello spazio dedicato;
▪ acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;
▪ iniziative di informazione, comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.
Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.
Quali caratteristiche devono avere le spese ammissibili?
Le spese ammissibili devono essere sostenute nell’annualità 2020 e devono essere oggetto di attestazione di effettività ed attinenza rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.