Ulteriore blocco dei licenziamenti dall’ 1 luglio al 31 ottobre per le aziende che possono fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga CIGD, assegno ordinario FIS, FSBA artigianato, con causale Covid-19, indipendentemente dall’effettiva fruizione di tali ammortizzatori. Confermato che il divieto non si applica:
– nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale;
– ai licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.
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Lavoro