Via libera alle domande per i bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia. L’importo dei bonus, riconosciuti ai genitori lavoratori in alternativa al congedo parentale straordinario, è stato elevato ad opera del decreto Rilancio da 600 a 1.200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario). La domanda può essere presentata sul portale dell’INPS, attraverso il contact center integrato o rivolgendosi ai patronati. Le modalità di erogazione da parte dell’INPS cambiano in base alla tipologia di bonus.
L’INPS ha aggiornato il servizio online per l’invio delle domande relative ai bonus per servizi di baby sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi previsti dall’art. 72 del decreto Rilancio. Dopo le prime informazioni fornite con il messaggio 2209 del 27 maggio 2020, l’Istituto ha rilasciato la nuova procedura con il messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020 e ha spiegato chi può accedervi e cosa fare per riceverli.
Le novità del decreto Rilancio
L’articolo 72 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, noto come decreto Rilancio, ha esteso da 15 a 30 giorni la durata massima del congedo parentale introdotto in favore dei genitori
lavoratori dall’articolo 23 del Cura Italia.
Inoltre, modificando l’art. 23, comma 8, del Cura Italia (D.L. 18/2020), il decreto Rilancio ha incrementato da 600 a 1.200 euro (per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario l’aumento previsto è da 1.000 a 2.000 euro) il limite massimo complessivo dei bonus che possono essere riconosciuti, in alternativa congedo parentale. Si tratta nello specifico del:
– “bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting”, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche (erogato mediante il libretto di famiglia);
– nuovo “bonus per la comprovata iscrizione ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi
integrativi o innovativi per la prima infanzia”, erogato direttamente al richiedente e non compatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
I bonus possono essere erogati fino al 31 luglio 2020.
A chi spettano
I nuovi bonus per servizi di baby sitting e centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia spettano, nel periodo dal 5 marzo fino al 31 luglio 2020, alle seguenti categorie di lavoratori.
Bonus fino a 1.200 euro
Spettano a:
• dipendenti del settore privato;
• lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
• lavoratori autonomi iscritti all’INPS
• lavoratori autonomi iscritti alle casse professionali.
Bonus fino a 2.000 euro
Spettano a:
• lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato appartenenti alle categorie dei medici; infermieri; tecnici di laboratorio biomedico; tecnici di radiologia medica; operatori sociosanitari.
• al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I bonus spettano nel limite massimo complessivo per il nucleo familiare. Pertanto, in presenza di più figli, di età inferiore a 12 anni, il bonus può essere richiesto anche per tutti i figli, ma in misura complessivamente non superiore a 1.200 euro per il nucleo familiare.
Chi può presentare domanda
Ai bonus del decreto Rilancio (bonus per servizi di baby-sitting e per la “comprovata” iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia) possono accedere sia coloro che hanno in precedenza fruito del voucher baby sitting previsto dal Cura Italia sia coloro che non abbiano mai presentato domanda.
Incumulabilità
Richiamando le indicazioni già fornite dall’INPS con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, si ricorda che i bonus in commento sono incumulabili con l’utilizzo del congedo parentale straordinario previsto dal Cura Italia per un massimo complessivo di 30 giorni (durata così estesa dal decreto Rilancio).
Inoltre i bonus non possono essere erogati se l’altro genitore risulta percettore di NASpI ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.
Ed infine il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido, erogato dall’INPS (legge 11 dicembre 2016, n. 232). A tale riguardo l’INPS avverte che, in sede di domanda per i nuovi bonus, il lavoratore-genitore può formalizzare la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già prenotate nell’apposita procedura “bonus asilo nido”.
N. B. Il bonus asilo nido è riconosciuto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il buono è calcolato su base annua e parametrato a undici mensilità. A decorrere dal 2020, il beneficio è: di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE minorenni fino a 25.000 euro; di 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE minorenni da 25.001 euro a 40.000 euro.
Limite d’età dei figli
I bonus spettano per l’accudimento dei figli minori fino a 12 anni di età. Il limite d’età è considerato alla data del 5 marzo 2020 e non si non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi preadottivi).
Come presentare la domanda
La domanda di bonus può essere presentata
• sul portale dell’Istituto www.inps.it accedendo al servizio dedicato;
• con il contact center integrato dell’NPS
• utilizzando i servizi offerti gratuitamente dai patronati (fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica).
Per presentare la domanda, il lavoratore deve autenticarsi ai servizi INPS con una delle seguenti credenziali:
· PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
· SPID di livello 2 o superiore;
· Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
·Carta nazionale dei servizi (CNS).
Avvertenza. Non è possibile presentare la domanda online accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, anche se è possibile presentare la domanda online con il PIN ordinario, per l’erogazione dell’indennità il richiedente deve convertire il PIN online in PIN dispositivo tramite la funzione “Converti PIN”. Coloro che non sono in possesso delle credenziali possono fare richiesta del PIN all’INPS o di SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (www.spid.gov.it).
Erogazione dei bonus
Per servizi di baby-sitting
I bonus sono erogati dall’INPS mediante il Libretto Famiglia (articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50).
A tal fine i beneficiari devono registrarsi come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali >Libretto Famiglia.
Analogamente i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting devono registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali.
Successivamente alla registrazione e alla concessione del bonus da parte dell’INPS, il genitore beneficiario deve “appropriarsi” del bonus tramite Libretto Famiglia entro 15 giorni (solari) dalla ricezione della comunicazione di accoglimento della domanda.
Possono essere remunerate le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e fino al 31 luglio 2020 che siano rendicontate nell’apposita procedura entro il 31 dicembre 2020.
Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia
Il bonus può essere utilizzato parzialmente o per tutto l’importo complessivamente spettante al netto di quanto eventualmente già richiesto con la domanda di bonus baby-sitting COVID-19 per essere utilizzato mediante il Libretto Famiglia.
Il bonus è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’atto della domanda dal richiedente. A tal riguardo l’NPS ricorda che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, deve corrispondere al soggetto beneficiario.
Nella domanda vanno indicati la ragione sociale, la partita IVA (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando tra i seguenti codici identificativi:
Centri e attività diurne (L);
Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
Ludoteche (L1);
Centri di aggregazione sociale (LA2);
Centri per le famiglie (LA3);
Centri diurni di protezione sociale (LA4);
Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
Asilo Nido (LB1);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).
Limiti di spesa
Se dal monitoraggio delle domande, affidato all’INPS, dovesse emergere il superamento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa autorizzati, l’Istituto procederà al rigetto delle domande presentate dopo il presunto raggiungimento della soglia di stanziamento.