BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – Art. 28 Decreto Rilancio

BONUS CANONI LOCAZIONE IMMOBILI – Art. 28 Decreto Rilancio

È previsto uno specifico credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo pari al 60% dell’ammontare del canone mensile di locazione / leasing / concessione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per lo svolgimento della attività (industriale / commerciale / artigianale/ agricola / di interesse turistico / professionale). Il beneficio spetta ai soggetti con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni. Per le strutture alberghiere / agrituristiche non opera il predetto limite dei ricavi /compensi 2019.

Merita evidenziare che il bonus spetta anche ai seguenti soggetti: enti non commerciali –  enti del Terzo settore (ETS); – enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’agevolazione in esame:

  • è prevista nella misura del 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse/ affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività stessa;
  • è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo / aprile / maggio,
  • a condizione che il locatore, se esercente attività economica, abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale l’agevolazione è commisurata all’importo pagato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile / maggio / giugno;

  • è utilizzabile nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020, ovvero in compensazione nel mod. F24,
  • successivamente al pagamento dei canoni;
  • non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi/componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
  • È possibile optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione del credito al locatore, o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito

L’ agevolazione non è cumulabile con il c.d. “Bonus negozi e botteghe” di cui all’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, in relazione alle medesime spese. DETRAZIONE IRPEF

È utilizzabile dopo il pagamento dei canoni anche in compensazione nel modello F24

Categorie: Bandi e contributi