Bonus giovani 2025, come funziona l’esonero contributivo per under 35

Bonus giovani 2025, come funziona l’esonero contributivo per under 35

Dall’INPS arrivano le indicazioni per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni e trasformazioni di contratti a tempo indeterminato. Domande al via dal 16 maggio 2025.

Il Bonus giovani è un incentivo introdotto dal Decreto Coesione (DL n. 60/2024) per favorire l’occupazione dei lavoratori under 35. La misura è rivolta a tutti i datori di lavoro privati e prevede un esonero del 100% dei contributi previdenziali, per un massimo di 24 mesi, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratto da tempo determinato a indeterminato.

L’agevolazione si applica per le assunzioni e trasformazioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025. Il modulo per le domande sarà disponibile sul sito istituzionale dal 16 maggio 2025.

Con la circolare INPS del 12 maggio 2025, n. 90, l’Istituto ha fornito le istruzioni operative per il Bonus. In questo focus troverai informazioni utili e aggiornamenti sull’incentivo per favorire l’entrata nel mondo del lavoro per le fasce più giovani.

Requisiti per accedere al Bonus giovani

Come abbiamo detto, il Bonus giovani è riservato ai datori di lavoro privati e prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni realizzate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 che riguardano giovani:

  • con meno di 35 anni alla data dell’assunzione;
  • che non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa.

La misura è valida per l’assunzione di lavoratori con la qualifica di operai, impiegati o quadri, mentre sono esclusi i dirigenti, i lavoratori domestici e i contratti di apprendistato. 

Tuttavia, come si legge anche nella circolare INPS “l’eventuale presenza di rapporti di apprendistato precedenti all’assunzione/trasformazione incentivata non pregiudica la fruibilità degli esoneri in argomento, a condizione che il periodo di apprendistato non sia proseguito, al termine del periodo formativo, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. l’art. 22, comma 2, del decreto Coesione)”.

Importo e durata dell’esonero contributivo

L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi e contributi INAIL, fino a un massimo di 500 euro mensili per lavoratore. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili secondo quanto previsto dal comma 7 dell’art. 22 del decreto-legge n. 60/2024, e deve rispettare le procedure, i vincoli territoriali e i criteri di ammissibilità stabiliti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro 2021-2027”. L’incentivo non incide sull’aliquota utile al calcolo delle pensioni.

Per le aziende della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’importo è maggiorato fino a 650 euro al mese per lavoratore.

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • il contributo ai Fondi di solidarietà previsti dal d.lgs. n. 148/2015;
  • il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo;
  • il contributo pari allo 0,30% destinato ai Fondi interprofessionali.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione degli esoneri anche le contribuzioni che non hanno natura previdenziale.

Scadenze e termini per la presentazione delle domande

Per accedere al Bonus, il datore di lavoro deve presentare la domanda con il modulo online disponibile dal 16 maggio tramite la pagina “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi Decreto Coesione – Articolo 22- Giovani”.

Nel modulo per la domanda devono essere presenti le seguenti informazioni:

  • dati identificativi dell’impresa richiedente;
  • dati identificativi del lavoratore interessato dall’assunzione o dalla trasformazione a tempo indeterminato;
  • tipologia contrattuale (tempo pieno o parziale) con indicazione dell’eventuale percentuale oraria;
  • retribuzione mensile media prevista, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, e aliquota contributiva datoriale applicata;
  • regione e provincia in cui si svolgerà concretamente la prestazione lavorativa (sede operativa, stabilimento, filiale, ufficio o reparto).

Una volta ricevuta la domanda per via telematica l’INPS, sia per i rapporti in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, attraverso i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • calcolare il beneficio spettante, in base ai contributi previdenziali dichiarati dal datore di lavoro;
  • verificare sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato che sussistano i requisiti per l’agevolazione, con particolare attenzione alla clausola Deggendorf, come previsto dall’art. 22, comma 3, del decreto Coesione;
  • accogliere la domanda, se ci sono risorse disponibili, e registrare l’aiuto nel Registro Nazionale, in caso di esito positivo della verifica.
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