Con riferimento agli investimenti pubblicitari da effettuare nel corso del 2022 l’istanza va trasmessa dal 01/03/2022 al 31/03/2022.
Ricordiamo che la normativa riconosce come beneficiari del bonus:
- le Imprese,
- gli Enti non commerciali,
- i Lavoratori autonomi.
La disciplina del credito d’imposta su investimenti pubblicitari è stata modificata nuovamente dall’art. 1, comma 608 della Legge n. 178/2020, cd. Finanziaria 2021.
In particolare, la nuova Finanziaria ha previsto l’estensione anche per il 2022 della quantificazione del bonus pubblicità nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati in “campagne pubblicitarie” su giornali quotidiani/periodici , anche in formato digitale.
Occorre menzionare che, a differenza di quanto previsto per il 2020, il bonus pubblicità per il 2021 e per il 2022 è riconosciuto relativamente gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive o radiofoniche locali soltanto se vi è un incremento dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
In tal caso, il credito spetta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati nel 2021 in TV e radio locali.
Si ricorda che la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta ha natura “prenotativa” del credito stesso, mentre la misura del credito spettante a ciascun beneficiario sarà determinata sulla base della “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, che sarà trasmessa, salvo proroghe, dal 01/01/2023 al 31/01/2023 e nel quale verrà inserito l’ammontare effettivo degli investimenti effettuati nel corso dell’anno 2022.
Si ricorda, infine, che l’importo degli investimenti inseriti nella dichiarazione sostitutiva non può superare l’importo del credito prenotato tramite la comunicazione di accesso al credito.