Buoni pasto concessi a dipendenti e amministratori – trattamento fiscale

Buoni pasto concessi a dipendenti e amministratori – trattamento fiscale

Alla luce dell’importante campagna marketing, eseguita da alcune aziende  per la vendita dei  BUONI PASTO/TICKET RESTAURANT, riepiloghiamo brevemente alcuni aspetti che riguardano l’argomento in oggetto. 

 

BUONI PASTO CONCESSI  AI DIPENDENTI

Ai sensi dell’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR3, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di “buoni pasto”:

  • fino all’importo complessivo giornaliero di 4,00 euro, per i buoni pasto “cartacei”;
  • fino all’importo complessivo giornaliero di 8,00 euro, per i buoni pasto “elettronici”.
  • L’importo massimo escluso da tassazione (C.M. 7.2.97 n. 29/E) è riferito al valore facciale del buono e suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’art. 4 co. 1 lett. d) del DM 7.6.2017 (ora art. 2 co. 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 31.3.2023 n. 36). I buoni da attribuire devono essere erogati in base alle presenze dei dipendenti.
  • È stato inoltre chiarito che l’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite (4,00 o 8,00 euro) è tassato:
  • In merito poi alla questione relativa alla possibilità di attribuire i buoni pasto anche ad un solo dipendente, si rileva che l’art. 51 co. 2 lett. c) del TUIR, a differenza di altre fattispecie contenute nell’art. 51 co. 2 del TUIR7, non prevede espressamente il requisito della destinazione alla generalità o categorie di dipendenti. Ciononostante, l’Amministrazione finanziaria sembra orientata a ritenere che anche in questo caso il benefit debba interessare la generalità dei dipendenti.

 

Sotto il profilo dell’impresa,

  • in linea generale, la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente è disciplinata dall’art. 95 del TUIR. Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 3.3.2009 n. 6 , le spese sostenute per l’acquisto di buoni pasto (nei limiti di cui sopra) sono completamente deducibili dal reddito d’impresa e restano pertanto fuori dall’ambito applicativo della limitazione del 75% alla deducibilità di cui all’art. 109 co. 5 del TUIR

 

BUONI PASTO CONCESSI  AMMINISTRATORI DI SRL E DI SNC

Gli amministratori di srl  possono percepire, in aggiunta al compenso in denaro, anche benefit di varia natura (tra cui buoni pasto).

In linea generale:

  • nel caso in cui l’amministratore sia un collaboratore o lavoratore dipendente della società, si applica, lato amministratore, la disciplina prevista dall’art. 51 del TUIR e, lato società, l’art. 95 del TUIR pertanto i buoni pasto (nei limiti di cui sopra) non sono tassati per il dipendente e sono deducibili al 100% all’imprese

Stessa cosa dicasi per gli amministratori di snc per i quali suddetti compensi devono essere aggiuntivi ai compensi che percepiscono per l’attività di amministratore

 

DITTE INDIVIDUALI

Le ditte individuali sono escluse dalla normativa in oggetto

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