Il 9 settembre u.s. è entrato in vigore il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico, n. 122 del 7 giugno 2017, che definisce le regole per la corretta erogazione ed utilizzo dei Buoni Pasto.
La norma definisce i requisiti che devono possedere gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteriste del buono ed il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni ed i titolari degli esercizi convenzionabili.
I servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto possono essere erogati dai soggetti legittimati ad esercitare la somministrazione di alimenti e bevande, l’attività di mensa aziendale e la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari. (Art. 3)
Gli utilizzatori possono essere i lavoratori subordinati, sia full-time che part-time, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, ed i collaboratori con contratto di collaborazione.
Le caratteristiche dei buoni pasto sono le seguenti:
- sono utilizzabili esclusivamente dal titolare a cui è intestato e non può essere ceduto;
- sono cumulabili nella medesima giornata in un numero massimo di 8;
- non possono essere commercializzabili o convertibili in denaro;
- devono essere utilizzati esclusivamente per l’intero valore facciale;
- devono riportare:
- il termine temporale di utilizzo;
- il valore facciale espresso in valuta corrente;
- il codice fiscale o la ragione sociale del datore di lavoro;
- il codice fiscale e la ragione sociale della società di emissione;
- uno spazio riservato all’apposizione della data di utilizzo, della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
Nessuna modifica per quanto concerne la deducibilità fiscale e previdenziale, prevista dal Tuir all’art. 51, comma 2, lettera c, che è pari ad € 5,29, per i buoni cartacei ed € 7,00 per quelli elettronici, per ogni giorno lavorativo.