Unioncamere fornisce i primi chiarimenti sulle novità normative introdotte dall’art. 13 comma 3 del DL 159/2025, attinenti all’obbligo di comunicare una PEC da parte degli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.
In esito a tale intervento normativo, l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 stabilisce che l’obbligo di comunicare una PEC al Registro delle imprese è esteso all’amministratore unico, all’amministratore delegato o, in caso di mancanza di quest’ultimo, al Presidente del Consiglio di amministrazione si desume l’applicazione a tutti coloro che assumono tali cariche nelle sole società di capitali, nonché nelle società consortili e cooperative che rivestono tale forma giuridica.
Non sono, pertanto, soggetti all’obbligo gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei consorzi, nelle reti di imprese, ecc.) assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri privi di deleghe di CdA).
L’obbligo – sottolinea ancora Unioncamere – si applica a coloro che, dal 31 ottobre 2025 (data di entrata in vigore del DL 159/2025), vengono nominati o confermati alle suddette cariche (al momento della costituzione della società o successivamente) e a coloro che, alla suddetta data, già ricoprono tali cariche.
Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche in questione la comunicazione del domicilio digitale dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina, sia come prima nomina che come conferma.
Le imprese che sono già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.
Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.
Il mancato adempimento determina l’applicazione della sanzione di cui all’art. 2630 c.c. raddoppiata (ossia la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 a 2.064 euro).


