Comunicazione preventiva voucher: è obbligatorio l’sms (o mail)

Comunicazione preventiva voucher: è obbligatorio l’sms (o mail)

Gli imprenditori (esclusi quelli agricoli) e i professionisti che utilizzano il lavoro accessorio dovranno inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o un messaggio di posta elettronica all’Ispettorato nazionale del lavoro contenente le seguenti informazioni:

– denominazione, sede legale e codice fiscale dell’azienda
– dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
– luogo della prestazione lavorativa
– giorno e ora di inizio e di fine della prestazione.

Le imprese agricole dovranno effettuare tale comunicazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Per chi non rispetta questo obbligo, si applicherà una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, moltiplicata per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

Queste le novità contenute nel decreto (Dlgs 185/2016) correttivo del Jobs act, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed ora in vigore.

La novità è solo parziale, perché tale obbligo esisteva già: viene soltanto reso più stringente, in quanto non può più riguardare un periodo ampio (fino a 30 giorni), ma deve essere adempiuto ogni volta che viene utilizzato il voucher (con la possibilità di doverlo ripetere anche più volte nell’arco della stessa giornata, se vengono svolte ore di lavoro frazionate).

Ad oggi in mancanza di chiarimenti da parte del MInistero del Lavoro si ribadisce che, prudenzialmente, la comunicazione dovrà essere effettuata tramite un messaggio di posta elettronica alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti (per Bologna e provincia, la mail è dtl.bologna@pec.lavoro.gov.it mentre, per le imprese che operano in altre provincie, gli indirizzi PEC sono consultabili all’indirizzo www.lavoro.gov.it).

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