COMUNICAZIONE PREVENTIVA VOUCHER: istruzioni operative dell’ispettorato nazionale del lavoro

Facciamo seguito alla nostra precedente comunicazione, per informare che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito, con la sua prima circolare (1/2016), le modalità immediatamente operative per effettuare la comunicazione preventiva.

Il committente imprenditore o professionista dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro: per Bologna e provincia unicamente all’indirizzo Voucher.Bologna@ispettorato.gov.it; per le altre province italiane indicare dopo “Voucher” il nome della provincia seguito da “@ispettorato.gov.it”.

La e-mail dovrà avere per oggetto la Ragione sociale e il codice fiscale del Committente, essere priva di qualsiasi allegato e riportare i seguenti dati:

 

  • Denominazione, sede legale e codice fiscale dell’azienda
  • Dati anagrafici e codice fiscale del lavoratore
  • Luogo della prestazione lavorativa
  • Giorno e ora di inizio e di fine della prestazione.

 

Si sottolinea che, per ogni eventuale modifica o prosecuzione della prestazione oltre la fine dell’orario già comunicato, dovrà essere effettuata una nuova comunicazione 60 minuti prima dell’orario suddetto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro consiglia ai committenti di conservare copia delle e-mail trasmesse, anche al fine di semplificare le attività di verifica da parte del personale ispettivo.

Si evidenzia che per la mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui non è stato assolto l’obbligo di comunicazione.

Viene infine precisato che resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS.

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