Il D.Lgs. n. 13/2024 ha introdotto la possibilità, per i contribuenti che applicano gli ISA di accedere al concordato preventivo biennale (CPB).
Il concordato preventivo biennale consente (in via opzionale) di applicare un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per i periodi d’imposta oggetto di concordato (cd. “flat tax incrementale”. L’imposta sostitutiva:
- è strutturata in tre aliquote (10%/12%/15%) applicabili in base al punteggio ISA ottenuto dal contribuente nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta;
- va applicata sulla differenza tra il reddito concordato e quello dichiarato per il periodo d’imposta antecedente al biennio concordato rettificato ai sensi degli artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024.
La flat tax incrementale sostituisce solo le imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e relative addizionali (addizionale regionale/comunale all’IRPEF ed eventuali addizionali IRES) ma non l’IRAP. Per tale imposta quindi la tassazione del valore della produzione concordato seguirà le regole ordinarie.
La disciplina di cui sopra è stata modificata da successivi interventi normativi, tra cui si segnala il D.Lgs. n. 108/2024 e, da ultimo, il D.Lgs. n. 81/2025 (cd. “Decreto correttivo-bis”).
Di seguito vengono illustrate le novità in materia di concordato introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025, applicabili a partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, e riepilogheremo brevemente le cause di esclusione, disapplicazione e cessazione.
Novità
Il nuovo comma 1-bis, art. 20-bis, D.Lgs. n. 13/2024 (introdotto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. n.81/2025) stabilisce che:
- “Le aliquote dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Nel caso in cui l’eccedenza sia superiore a 85.000 euro, l’imposta sostitutiva va applicata 43% per i soggetti IRPEF, 24% per i soggetti IRES;
- A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’art. 7, D.Lgs. n. 81/2025 abroga la disciplina del concordato preventivo per i soggetti in regime forfetario.
Cause di esclusione
- Presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. Tali debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Per il CPB 2025-2026 deve quindi trattarsi di debiti scaturenti dalla notifica dei predetti atti che al 31.12.2024 sono divenuti definitivi in base a sentenza passata in giudicato. Non rilevano i debiti per i quali alla predetta data pendono ancora i termini di pagamento / impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente. La rimozione della causa ostativa mediante l’estinzione del debito / parte eccedente € 5.000, va effettuata prima dell’accettazione della proposta. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale / amministrativa o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento, per il quale quindi non si è determinata la decadenza dalla rateazione) prima dell’accettazione della proposta più impugnabili.
- omessa presentazione della dichiarazione in uno dei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2024 – 2023 – 2022), in presenza dell’obbligo dichiarativo;
- condanna per reati in materia di II.DD. e IVA di cui al D.Lgs. n. 74/2000, false comunicazioni sociali ex art. 2621, C.c., riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita autoriciclaggio ex artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, C.p.c., commessi nei 3 anni precedenti a quelli di applicazione del concordato (2024 – 2023 – 2022). Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- il conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2024), nell’esercizio d’impresa / lavoro autonomo, di redditi / quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito d’impresa / lavoro autonomo;
- adesione al regime forfetario. In pratica il CPB è precluso al contribuente in regime ordinario nel 2024 che nel 2025 ha adottato il regime forfetario;
- fusione, scissione, conferimento per società ovvero modifiche della compagine sociale di società di persone / studi associati che aumentano il numero dei soci / associati, fatto salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio / associ;
Il “Decreto correttivo”, modificando l’art. 11, D.Lgs. n. 13/2024, ha previsto le seguenti 2 nuove cause di esclusione, che possono verificarsi nel primo periodo d’imposta (2025) di adesione al CPB 2025-2026, purché la stessa adesione non sia stata esercitata prima del 13.6.2025 (data di entrata in vigore del Decreto), che riguardano casi molto specifici, relativi alle STP (società tra professionisti) di cui all’art. 10, n. 183/2011 / società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, Legge n. 247/2012
Cause di cessazione
Le cause di cessazione del concordato sono stabilite dall’art. 21, D.Lgs. n. 13/2024 determina la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale la stessa si verifica (efficacia ex nunc):
- modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo che per le nuove attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA;
- cessazione dell’attività;
- adesione al regime forfetario;
- operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento (per società o enti) ovvero mutamenti di compagine sociale (per società di persone e associazioni) che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato;
- dichiarazione di ricavi o compensi superiori al 50% del limite stabilito per l’applicazione degli ISA, che è pari a € 5.164.569
Cause di decadenza dal concordato preventivo biennale
Ai sensi dell’art. 22, D.Lgs. n. 13/2024, l’istituto del CPB cessa di produrre effetti, per entrambi i periodi d’imposta, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto di concordato o in quello precedente, risultal’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza/indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui alcomma 2;
- a seguito della modifica ovvero dell’integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8,D.P.R. n. 322/1998 (presentazione di dichiarazione integrativa), risulta una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione dellaproposta di concordato;
- sono indicati, nel Mod. REDDITI, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- il ricorrere di una delle cause di esclusione dal concordato preventivo, previste dall’art. 11, D.Lgs. n.13/2024 ovvero il venir meno dei requisiti di cui all’art. 10 comma 2, D.Lgs. n. 13/2024;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n.13/2024, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.


