Concordato preventivo biennale

Concordato preventivo biennale

La riforma fiscale ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB). Con tale strumento, disciplinato dal D.Lgs. 12.2.2024, n. 13, le imprese e i professionisti di minori dimensioni concorderanno in via preventiva il reddito d’impresa o di lavoro autonomo (nonché il VAP IRAP) da dichiarare nel periodo oggetto di concordato (anni 2024-2025); su tali redditi saranno liquidate le imposte, a prescindere dai redditi effettivamente conseguiti.

Secondo le disposizioni degli artt. 8 e 9 del Decreto la proposta sarà elaborata a partire dai dati inseriti nell’apposita procedura informatica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente sarà libero o meno di accettare la proposta del fisco da effettuarsi entro il 31 ottobre 2024.

Per i soci che hanno il servizio contabilità verrà organizzato un servizio dedicato al fine di valutare (entro il 31 ottobre) l’eventuale vantaggio fiscale.

SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere al CPB:

  • i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che svolgono l’attività in Italia con ricavi e compensi non superiori a € 5.164.569: che applicano gli ISA, ossia che esercitano un’attività per la quale sono previsti gli ISA e non presentano cause di esclusione dagli stessi (nel 2023);
  • in regime forfetario.

La disciplina, pur essendo unitaria, è differenziata per i soggetti ISA (articoli da 10 a 22 del Decreto) e per i forfetari (articoli da 23 a 33 del Decreto) tenendo conto delle diverse caratteristiche delle due tipologie di soggetti, anche in ordine alle diverse informazioni in possesso da parte dell’Agenzia Entrate.

Sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate verranno concordati il reddito e le imposte dovute nei due anni dal titolare di partita IVA, con possibilità di ulteriore rinnovo.

Il concordato non ha alcun effetto ai fini dell’IVA i cui adempimenti formali nonché di versamento dell’imposta restano quelli ordinariamente previsti.

Il reddito concordato ha effetto ai fini previdenziali, ferma restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo, se di importo maggiore.

PROPOSTA DEL FISCO E ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUENTE

L’effettuazione della proposta da parte del Fisco è basata su una metodologia di calcolo che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati del fisco nonché dei dati relativi al 2023 (periodo precedente a quello concordato) presenti nel mod. ISA e più in generale nella dichiarazione redditi.

La proposta di reddito concordato, dal punto di vista pratico: ƒ per i soggetti ISA scaturisce direttamente dal software di calcolo ISA (previa compila[1]zione del relativo modello incluso il nuovo quadro P); ƒ per i forfetari con analogo software integrato nel mod. REDDITI (previa compilazione del quadro LM, sez. VI); secondo le specifiche diramate con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

L’accettazione del contribuente avviene mediante sottoscrizione: ƒ per i soggetti ISA del quadro P integrato nel mod. ISA; ƒ per i forfetari del quadro LM, sez. VI del mod. REDDITI PF; entro il 31 ottobre 2024, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SOCI E ASSOCIATI

L’accettazione della proposta vincola al rispetto del reddito concordato anche i soci/associati dei soggetti in regime di trasparenza fiscale.

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