Congedo obbligatorio della lavoratrice madre e del padre

Congedo obbligatorio della lavoratrice madre e del padre

Il comma 485 della Legge di Bilancio 2019, ha apportato una modifica all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.lgs. 151/2001) con cui viene riconosciuta la possibilità, in alternativa a quanto disposto dal T.U., alle lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La stessa legge di Bilancio 2019 ha esteso per il lavoratore dipendente, padre (naturale, adottivo o affidatario), la fruizione entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, del congedo obbligatorio di 5 giorni (anche non continuativi).

Tali giornate possono essere godute anche durante il congedo di maternità della madre, in quanto sono aggiuntive ad esso e spettano anche qualora il padre lavoratore fruisca del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs n. 151/2001 (casi di grave infermità, decesso, abbandono della madre o affidamento esclusivo del bambino al padre).

Può fruire inoltre del congedo facoltativo di 1 giorno, anche contemporaneamente all’astensione della madre, comportando la medesima riduzione, per un giorno, del congedo di maternità della madre, con conseguente anticipazione del termine finale dell’astensione post partum.

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