Congedo parentale, nel 2025 salgono a 3 i mesi pagati all’80%

Congedo parentale, nel 2025 salgono a 3 i mesi pagati all’80%

Ufficializzato l’aumento dell’indennità parentale per i lavoratori dipendenti nei primi anni di vita del figlio. I chiarimenti dell’Inps e le novità dell’ultima legge di bilancio.

L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti su come funzionerà il congedo parentale nel 2025, alla luce delle modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio. Le novità riguardano il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”.

Come si legge nella circolare del 26 maggio 2025, n. 95, i genitori lavoratori dipendenti potranno avere il congedo parentale pagato all’80% per tre mesi per i bambini nati dal 2025 e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità, o in alternativa di paternità, risulta terminato dopo il 31 dicembre 2024/2023.

La legge di bilancio 2025 aveva aumentato l’indennità dal 60% all’80% della retribuzione, aggiungendo un ulteriore mese (dal 30% all’80%) rispetto al 2024. Per accedere ai tre mesi con retribuzione all’80%, è necessario che:

  • il genitore sia un lavoratore dipendente;
  • il congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024;
  • il congedo parentale sia fruito dal 1° gennaio 2025 in poi.

I periodi di congedo parentale devono essere utilizzati entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia per adozione o affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età).

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del genitore sarà quindi indennizzabile in questo modo:

  • primo mese all’80% della retribuzione, entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (già previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
  • secondo mese all’80% della retribuzione (prima era al 60%), entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • terzo mese innalzato all’80% della retribuzione (prima era al 30%), entro i sei anni di vita o entro sei anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
  • sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
  • i rimanenti due mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista (articolo 34, comma 3, del T.U).

La domanda di congedo parentale può essere presentata solo per via telematica, attraverso il portale istituzionale Inps, il Contact center Multicanale al numero verde 803.164 o presso gli Istituti di patronato.

 

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