Il Conai, consorzio nazionale imballaggi, ha avviato una campagna informativa per ricordare alle aziende l’obbligo di adesione al consorzio in caso di produzione o utilizzo di imballaggi.
Il Conai, nella propria guida, indica che sono esclusi dall’obbligo di adesione gli utenti finali degli imballaggi, ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
Gli utenti finali hanno invece l’obbligo di aderire al Conai nei seguenti casi:
- quando svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale,
- quando acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
- quando acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.
Anche sulla base delle definizioni riportate nella normativa vigente (decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articolo 218), si ritiene pertanto che, in linea di principio, le aziende alberghiere non sono obbligate ad iscriversi al Conai in quanto “utenti finali” di imballaggi e non “utilizzatori”.
L’esonero dall’obbligo di iscrizione al Conai viene però meno se l’azienda svolge, anche se marginalmente, attività commerciale, vendendo prodotti completi di imballaggio consumati al di fuori dell’azienda alberghiera.
Ugualmente non sono tenute ad iscriversi al Conai le aziende alberghiere con bar o ristorante annesso, anche se aperto al pubblico. Tale esonero viene meno se il bar o ristorante effettua vendita di cibi preparati per asporto completi di imballaggio.
Sono invece tenute ad iscriversi al Conai le aziende che acquistano direttamente al di fuori del territorio nazionale prodotti completi di imballaggio, senza avvalersi di importatori, anche se i prodotti sono consumati all’interno dell’azienda.
Le aziende tenute ad aderire al Conai devono versare – una tantum – un contributo pari a € 5,16 più un eventuale contributo aggiuntivo nel caso in cui superano nell’anno € 500.000,00 di ricavi (pari allo 0,00025% dei ricavi complessivi, calcolati rispetto all’ultimo esercizio chiuso).