CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

La misura è finalizzata all’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore delle partite IVA che, alla data del 25 ottobre 2020, svolgono come attività prevalente quelle indicate a pagina 29 del documento disponibile al link seguente:

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  a pagina 29 del documento è presente la tabella con TUTTI I CODICI ATECO e le relative percentuali.

 

REQUISITI
Il contributo spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi. Per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito sopra indicato. A differenza dell’art. 25 del Rilancio, per accedere al contributo non è previsto il limite di fatturato di 5 milioni di euro.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

I) Soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del c.d. “Rilancio”

In questi casi l’entità del contributo sarà calcolata applicando un determinato coefficiente alla misura della somma già corrisposta in precedenza, secondo lo schema che segue:

400% – Discoteche, sale da ballo night-club e simili;

200% – Ristorazione con somministrazione, Ristorazione su treni e navi, Catering per eventi, banqueting, Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (anche sale bingo), Sale giochi e biliardi, Altre attività di intrattenimento e divertimento;

150% – Gelaterie e pasticcerie, Bar e altri esercizi simili senza cucina.

Nel caso in cui il soggetto abbia ricevuto il contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), il coefficiente di cui sopra andrà comunque applicato sull’importo ricevuto.

II) Soggetti che non abbiano ricevuto il predetto contributo

Nel caso in cui l’impresa non abbia presentato istanza per il contributo previsto dal c.d. “Rilancio”, la misura del contributo è determinata applicando i coefficienti di cui alla tabella sopra riportata al valore calcolato sulla base dei criteri stabiliti dai commi 4, 5, e 6 dell’art. 25 del D.L. “Rilancio”. In altri termini, occorrerà applicare una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente; b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila euro e inferiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente.

Il valore risultante da questo calcolo, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di riferimento (400%, 200% o 150%) evidenziato precedentemente. L’importo del contributo non può in ogni caso essere superiore a 150.000 euro.

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