CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR, PISCINE E CATERING

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RISTORANTI, BAR, PISCINE E CATERING

Il decreto Sostegni bis (Dl n. 73/2021) ha previsto un contributo a fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà. Il bonus può essere richiesto dalle imprese che operano in alcuni settori in difficoltà per colpa della crisi economica. 

Con il Provvedimento del 18 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 22 novembre 2022 fino al 6 dicembre 2022, dall’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

A chi spetta

Le imprese che possono beneficiare del contributo devono esercitare come attività prevalente una di quelle individuate dai seguenti codici Ateco 2007:

  • 56.10 – ristoranti e attività di ristorazione mobile;
  • 56.30 – bar e altri esercizi simili senza cucina;
  • 56.21 – catering per eventi;
  • 96.09.05 – organizzazione di feste e cerimonie
  • 93.11.2 – gestione di piscine.

Le imprese in possesso dei codici Ateco ammissibili all’agevolazione devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  • risultare regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle imprese;
  • avere sede legale o operativa sul territorio italiano;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro imprese e piccole imprese che rispettino il punto precedente e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione.

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Devono inoltre aver registrato nel 2021 una riduzione dei ricavi di almeno il 40% rispetto al 2019. Invece, per le imprese costituite nel 2020 la riduzione del 40% si calcola prendendo l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e paragonandolo all’ammontare medio mensile dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva.

Di seguito la tabella riepilogativa dei campi delle dichiarazioni dei redditi ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO RICAVI/COMPENSI REGIME PUNTAMENTI
Redditi persone fisiche Ricavi
 
Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2, col. 2
Ricavi/Compensi Regime L. 190/2014 da LM22 a LM27, col. 3
Ricavi/Compensi Regime D.L. n.98/2011 LM2
Redditi società di persone Ricavi Contabilità ordinaria RS1 16
Contabilità semplificata RG2, col. 2
Compensi   RE2
Redditi società di capitali Ricavi   RS107, col. 2
Redditi Enti non commerciali ed equiparati Ricavi Contabilità ordinaria RS1 11
Contabilità semplificata RG2, col. 7
Regime forfettario art. 145 TUIR RG4, col. 2
Contabilità pubblica RC1
Compensi   RE2

Fonte: Agenzia delle Entrate

Come richiedere il contributo

Le richieste dovranno essere inoltrate, esclusivamente per via telematica, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata “Fatture e corrispettivi”. L’istanza può essere trasmessa dal beneficiario o da un intermediario, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. Il richiedente potrà inoltre conferire una specifica delega per la sola trasmissione telematica della domanda ad un intermediario.

Presentata la domanda, l’Agenzia rilascerà una ricevuta che ne attesta la presa in carico, disponibile nella sezione “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”. Nei casi in cui l’istanza è trasmessa da un intermediario, sarà inviata, al richiedente che lo ha delegato, una comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) con l’informazione che è stata trasmessa.

Successivamente alla ripartizione proporzionale delle risorse finanziarie stanziate, l’emissione del contributo verrà comunicata all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Contributi a fondo perduto – Consultazione esito”.

In caso di errori nella compilazione sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedente. È anche possibile presentare una rinuncia alla domanda, da intendersi come rinuncia totale del contributo. Anche in questo caso può essere presentata da un intermediario.

Autocertificazione antimafia

Nel caso in cui dovesse essere riconosciuto un contributo superiore a 150mila euro, nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate sarà comunicato solo l’importo spettante. Per l’erogazione il richiedente dovrà trasmettere all’Agenzia, anche mediante un intermediario, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla dichiarazione antimafia, con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre a verifica, o la dichiarazione che certifica l’iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

Il modello di autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sempre sul sito dell’Agenzia e dovrà essere firmato digitalmente dal richiedente e inviato tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Come sono ripartiti i fondi

Le risorse messe a disposizione sono pari a 40 milioni di euro e saranno ripartite in questo modo:

  • il 70% è diviso in parti uguali tra tutti i beneficiari;
  • il 20% è ripartito tra le imprese beneficiarie che nel 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a 400mila euro;
  • il restante 10% va alle imprese con un ammontare di ricavi superiore a 1 milione di euro.

L’agevolazione è riconosciuta ai sensi e nel rispetto del regime “de minimis” e nei limiti della capienza residua del massimale di aiuto che si applica al beneficiario rispetto agli aiuti la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è avvenuta o avverrà tra il 2022 e il 2024.

L’ammontare del contributo sarà quindi pari al minore tra l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora fruibili, determinato sulla base dell’ammontare degli aiuti di Stato in regime “de minimis” indicato nell’istanza.

Erogazione e controlli

A seconda del contenuto dell’istanza, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’ammontare del contributo, che sarà erogato con accredito sul conto corrente bancario o postale.

Prima di effettuare l’accredito l’Agenzia effettuerà dei controlli con i dati presenti in Anagrafe tributaria. In caso di anomalie o incoerenze l’istanza verrà scartata. Sarà anche verificato che il conto corrente sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, attraverso un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

Normativa

Di seguito i documenti principali dell’Agenzia delle Entrate che disciplinano il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106:

  • Provvedimento – link PDF;
  • Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto – link PDF;
  • Istruzioni per la compilazione – link PDF;
  • Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione telematica delle istanze – link PDF.
Categorie: Bandi e contributi