A decorrere dal 1° gennaio 2022, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali, aggiornati in base alla pubblicazione, da parte dell’Istat, del tasso di variazione annua dell’indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, sono così determinati:
Agente plurimandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 26.170,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 4.448,90 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 440,00 euro (110,00 euro a trimestre).
Agente monomandatario
Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 39.255,00 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 6.673,35 euro).
Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 878,00 euro (219,50 euro a trimestre).
Ricordiamo che:
– l’aliquota per il calcolo del contributo previdenziale è stata confermata al 17% (8,50% a carico dell’agente e 8,50% a carico del preponente) e deve essere applicata fino ai massimali provvigionali annui previsti;
– il contributo previdenziale è da calcolarsi su tutte le somme di competenza a qualsiasi titolo dovute all’agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del mandato di agenzia;
– il versamento contributivo, tenendo conto del limite di minimale e massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante, che ne è responsabile anche per la parte a carico dell’agente;
– per i giovani agenti (under 31) iscritti per la prima volta nel triennio 2021 – 2023 sono previste agevolazioni sull’aliquota contributiva.