Controlli in materia di illeciti a danno degli animali

Controlli in materia di illeciti a danno degli animali

Recentemente sono stati intensificati i controlli tesi a verificare l’eventuale svolgimento di illeciti penali ed amministrativi perpetrati in danno agli animali presso alcune categorie di esercizi commerciali.

Si ricordano pertanto alcune tipologie di illeciti di natura sia penale che amministrativa.

1)  vendita di trappole:è vietato detenere, detenere per vendere e vendere a privati cittadini qualsiasi strumento nuovo o usato atto alla cattura di animali ad eccezione delle trappole per topi, per ratti e per talpe” (tale divieto vale anche per le gabbie trappola a scatto per mammiferi che possono essere vendute solo ed esclusivamente ad enti autorizzati)
categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di ferramenta, negozi di fai da te, negozi di giardinaggio, consorzi agrari, negozi di animali, negozi di prodotti per animali, farmacie veterinarie, negozi di caccia e pesca, negozi di antiquariato e di modernariato e negozi di oggetti usati assunti in conto vendita.
2) vendita di colombi e di tortore destinati ad essere liberati in occasione di matrimoni o di altri eventi: “la liberazione di colombi o di tortore in occasione di matrimoni o di altri eventi si configura come illecito penale di “abbandono di animali” pertanto il commerciante che, consapevolmente, vende uno o più colombi o tortore sapendo che verranno liberati nel corso di un qualsiasi evento può essere perseguito con l’ipotesi di reato di “concorso in abbandono di animali” “ è vietato anche pubblicizzare su giornali locali, tramite opuscoli informativi o su siti web la vendita di colombi o tortore destinati ad essere liberati.
categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali e consorzi agrari.
3) offerta in omaggio di animali a scopo promozionale:è vietato regalare animali vivi di qualsiasi specie a scopo di promozione commerciale”
categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali e consorzi agrari.
4) vendita di animali d’affezione a minori di anni sedici:è vietato vendere animali d’affezione a minori di anni sedici a meno che questi non presentino prova certa di essere in possesso del consenso dei propri genitori o di chi esercita la responsabilità parentale”.
categorie di esercizi commerciali interessate: negozi di animali.

Si invita al pieno rispetto delle normative vigenti in materia di tutela degli animali al fine di evitare severe sanzioni amministrative e pesanti procedimenti penali.

 

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