È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2024, n. 236, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113 (cd “Decreto Omnibus”) recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
La Legge di conversione conferma buona parte delle misure previste dal D.L. n. 113/2024; in particolare:
- è prevista, in materia di concordato preventivo biennale, la possibilità per i soggetti ISA che accedono all’istituto di fruire della sanatoria prevista ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP in relazione agli anni dal 2018 al 2022;
- è confermata la proroga al 30 novembre 2024 per la presentazione della perizia di stima e per il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% in materia di rivalutazione di quote o terreni (rivalutazione prevista dalla Legge n. 213/2023).
Infine, si segnala che la citata Legge di conversione n. 143/2024 entra in vigore il 9 ottobre 2024.
Il costo della sanatoria 2018 – 2022 introdotta dal “Decreto Omnibus”
In sede di conversione del c.d. “Decreto Omnibus” è stata introdotta, a favore dei soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025, la possibilità di effettuare la sanatoria delle annualità dal 2018 al 2022, con graduale determinazione (in base al punteggio ISA) non solo del maggior imponibile ma anche dell’imposta sostitutiva richiesta per la definizione. Contestualmente è stato previsto un allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).
Dopo aver riepilogato le caratteristiche della sanatoria in esame si propongono alcuni esempi di determinazione del costo della stessa.
Con l’intento di aumentare l’appetibilità di adesione al CPB, in sede di conversione del DL n. 113/2024, c.d. “Decreto Omnibus”, è stata introdotta una specifica disposizione che consente ai soggetti ISA l’accoppiata CPB 2024 – 2025 e sanatoria annualità 2018 – 2022 (
La sanatoria, o meglio il “regime di ravvedimento”, delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell’imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell’accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).
In particolare, la sanatoria in esame:
- non spetta ai contribuenti forfetari (spetta esclusivamente ai soggetti ISA);
- richiede l’adesione alla proposta di CPB 2024 – 2025;
- può essere effettuata anche per alcune annualità a scelta del contribuente (la stessa non deve quindi riguardare tutte le annualità dal 2018 al 2022);
- ancorché denominata “ravvedimento” non richiede anche il versamento di interessi / sanzioni (previsti in caso di utilizzo del ravvedimento “ordinario”);
- viene meno in caso di decadenza dal CPB.
i soggetti ISA che aderiscono al CPB 2024 – 2025possono applicare il “regime di ravvedimento”, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali calcolata su una percentuale del reddito d’impresa / lavoro autonomo dichiarato in ciascuna annualità , così individuata.
| 5% | -> | punteggio ISA pari a 10 |
| 10% | -> | punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
| 20% | -> | punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
| 30% | -> | punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
| 40% | -> | punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
| 50% | -> | punteggio ISA inferiore a 3 |
Per il 2018 / 2019 / 2022 l’imposta sostitutiva dovuta è così individuata.
| 10% | -> | punteggio ISA pari o superiore a 8 |
| 12% | -> | punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
| 15% | -> | punteggio ISA inferiore a 6 |
Per il 2020 e 2021, in considerazione dell’emergenza COVID-19, l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
Con riferimento a tali annualità merita rammentare che il Legislatore aveva previsto una serie di cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.
Sussistendo una causa di esclusione (evidenziata nel quadro RE / RG / RF del mod. REDDITI) i contribuenti in esame non possono utilizzare la sanatoria per il 2020 / 2021 (non avendo applicato gli ISA non hanno a disposizione il punteggio di affidabilità e di conseguenza la percentuale utilizzabile per determinare la base imponibile dell’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a € 1.000.
La sanatoria richiede anche il versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRAP, pari al 3,9%, applicata al maggior valore della produzione netta (VAP) determinato con le medesime modalità sopra accennate ai fini II.DD


