Buone notizie per le imprese non energivore, gasivore e non. I crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al secondo trimestre non sono più soggetti al regime “de minimis”.
Quali sono i crediti d’imposta interessati dalla novità
I crediti d’imposta interessati dall’eliminazione del vincolo “de minimis” sono:
– credito d’imposta a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 4 del D.L. n. 21/2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 25% sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
– del credito d’imposta a favore delle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 3, comma 1, del D.L. n. 21/2022. Tale bonus è riconosciuto nella misura del 15% sulla spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022, in caso di incremento del costo per kWh calcolato sulla media del primo trimestre 2022, al netto di imposte ed eventuali sussidi, superiore al 30% del corrispondente prezzo medio nel medesimo trimestre 2019.
Facilitazione per alcuni bonus
Si ricorda che il comma 3-bis dell’art. 2 del D.L. 50/2022 prevede una facilitazione ai fini della fruizione dei crediti d’imposta di cui agli articoli 3 e 4 del D.L. n. 21/2022. Viene infatti previsto che l’impresa destinataria del contributo che nei primi 2 trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.
In pratica, quindi, in relazione al secondo semestre 2022, per le imprese non energivore e non gasivore che non hanno cambiato fornitore, la spettanza del credito di imposta sarà verificata dal fornitore.
Le imprese energivore, gasivore o quelle che hanno cambiato fornitore, invece, devono determinare autonomamente l’eventuale credito spettante.
Modalità di fruizione
Tutti i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione in F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) entro il 31 dicembre 2022 I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con le risoluzioni n. 13/E del 21 marzo 2022, n. 18/E del 14 aprile 2022 e n. 28/E del 13 giugno 2022.
I crediti d’imposta:
– non sono soggetti ai limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’art. 34 della legge n. 388/2000;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR;
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, i crediti d’imposta possono essere ceduti. Il modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) per comunicare telematicamente all’Agenzia le cessioni dei crediti è stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30 giugno 2022.
Ciascun credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti.
La cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 21 dicembre 2022.
La comunicazione deve essere inviata dal beneficiario del credito d’imposta (cedente), direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, fino al 21 dicembre 2022, dopo l’accettazione della cessione e in assenza dell’opzione per la fruizione in compensazione, i cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione del credito, per l’intero importo, a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Poiché i crediti sono cedibili “solo per intero”, l’utilizzo in compensazione dei crediti è alternativo alla cessione, anche per le cessioni successive alla prima. In particolare, ciascun credito, in relazione all’intero periodo di riferimento (primo o secondo trimestre 2022), potrà essere utilizzato in compensazione o ceduto “solo per intero” e per ciascun credito potrà essere inviata una sola comunicazione di cessione, per l’intero importo. |