DECRETO COESIONE: NOVITÀ PER INCENTIVARE IL LAVORO

DECRETO COESIONE: NOVITÀ PER INCENTIVARE IL LAVORO

Il Decreto Coesione, pubblicato in GU 7 maggio 2024 n. 105, dispone misure di riduzione del costo del lavoro per incentivare l’occupazione qualificata.

LE AGEVOLAZIONI

Passiamo ora alle agevolazioni per le imprese che intendono assumere a tempo indeterminato. Nel caso di specie,

potremmo dire che non si sia innovato alcunché, attesa la reviviscenza di agevolazioni in larga parte agli interpreti

già note. Con il “bonus giovani” si dispone il riconoscimento di una agevolazione legata all’assunzione di personale

dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025.

Con una formulazione non inedita, il disposto prevede “Al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai

datori di lavoro privati che dal 01 settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale

con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro

mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro

privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei

limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di

ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027. Resta ferma l’aliquota di computo

delle prestazioni pensionistiche”.

Attenzione: l’esonero “spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto

il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato”. Non solo: “L’esonero

spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.

Riepilogando:

  • under 35 al primo impiego a tempo indeterminato: limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile;
  • under 35 al primo impiego a tempo indeterminato assunti in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni

di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna: l’importo massimo è di 650 euro;

  • l’esonero spetta anche ai lavoratori a tempo indeterminato subordinati a datori di lavoro che hanno beneficiato

parzialmente dell’esonero ma “in tal caso, il beneficio compete per il periodo residuo fruibile, non oltre il 31 dicembre

2028”. La vecchia “teoria dello zaino” già nota ai fruitori delle agevolazioni “under” (30 o 36 che si dica)

e che, come noto, non risulta di facilissima applicazione concreta;

  • l’esonero spetta ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti all’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti

individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi o che non licenzino, nei sei mesi

successivi all’assunzione, per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore assunto con l’esonero o un collega impiegato

con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo.

Nessuna innovazione, dunque, rispetto al passato, nemmeno con riferimento, ad esempio, al licenziamento per

inidoneità alla mansione (classificato come giustificato motivo oggettivo e quindi, paradossalmente, antinomico

rispetto alla norma in parola);

  • da ultimo questa agevolazione è compatibile con la c.d. maxi deduzione del costo del lavoro (il c.d. 120% di base)

di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Attenzione: anche in questo caso, il tutto risulta subordinato all’approvazione della Commissione Europea.

Non solo. In riferimento alle donne il decreto “Coesione” dispone il riconoscimento, per un periodo massimo di 24

mesi, di un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di

lavoro con limite massimo di importo di 650 euro su base mensile. Questo esonero è previsto nel caso in cui i datori

di lavoro assumano a tempo indeterminato a partire dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 ma, come in passato,

l’assunzione in questo caso deve determinare “un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza

tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati

nei dodici mesi precedenti” (circostanza che ha sempre scoraggiato questo genere di decontribuzione).

I suddetti datori di lavoro dovranno assumere, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, personale.

Categorie: Lavoro