DECRETO “DIGNITÀ”: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il Consiglio dei ministri nella riunione del 2 luglio u.s. ha approvato un decreto-legge (c.d. decreto “dignità”) contenente, fra le varie, misure urgenti in materia di contratto a tempo determinato e salvaguardia occupazionale.
Queste le modifiche che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta) e previa conferma delle Camere per la conversione in legge:
• Limitazione al numero delle proroghe e durata massima del contratto a tempo determinato.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi, e, comunque, per un massimo di 4 volte nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti posti in essere. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasformerà automaticamente in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
• Reintroduzione della causale dopo i primi 12 mesi.
Il decreto-legge reintroduce la necessità di apposizione della causale, prevedendo che il contratto a termine può essere rinnovato solo a fronte delle esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori o di esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle esigenze sopra descritte.
• Aumento dell’aliquota contributiva per il rinnovo del contratto a tempo determinato.
In occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato il contributo addizionale pari all’1,4% sarà aumentato dello 0,5%. Ricordiamo a tal fine che il contributo addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti né ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
• Salvaguardia dei contratti stagionali.
In attesa della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il suddetto decreto non si applicherà alle attività stagionali già individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché alle ipotesi individuate dai contratti collettivi.