DECRETO ENERGIA

DECRETO ENERGIA

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo il D.L. 21.03.2022 n. 21, contenente “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina”, in vigore dal 22 marzo. Di seguito sintetizziamo alcune delle principali disposizioni.

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D. Mise 1.12.2017, è riconosciuto, a parziale compensazione
dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 2° trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 1° trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali
sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro la data del 31.12.2022, non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile Irap, né non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti al relativo Albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto al relativo Albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le
imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai relativi fornitori
con sede in Italia la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022
e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Riduzione delle accise su benzina e gasolio impiegato come carburante

In considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici,
le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate, relativamente
al periodo dal 22.03.2022 e fino al 21.04.2022, nelle seguenti misure:
• benzina, 478,40 euro per 1.000 litri;
• olio da gas o gasolio usato come carburante, 367,40 euro per 1.000 litri.

Bonus sociale elettricità e gas

Per il periodo 1.04.2022 – 31.12.2022 il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas (art.1, c. 3 D.
Mise 29.12.2016) è pari a 12.000 euro.

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