Riassumiamo qui le ulteriori prescrizioni valide dal 24.12.2020 al 06.01.2021.
Il DL 172 del 18 dicembre 2020 contenente “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, prevede dieci giorni di zona rossa e quattro di zona arancione.
Il divieto di spostamenti tra Regioni sarà valido già da oggi mentre dal 24 dicembre anche all’interno del proprio Comune o tra Comuni.
DAL 21 AL 23 DICEMBRE 2020
• Esercizi commerciali: aperti, con orari continuati e allungati fino alle 21;
• Bar, ristoranti, pizzerie, pub, pasticcerie e gelaterie potranno aprire alla clientela fino alle 18.00, rispettando le regole del distanziamento sociale e con massimo 4 persone per tavolo;
• Sarà consentito l’asporto fino alle 22.00, mentre per il servizio a domicilio non ci sono limitazioni.
ZONA ROSSA: 24, 25, 26,27,31 DICEMBRE e 1,2,3,5,6 GENNAIO
- Spostamenti
Vietati tutti gli spostamenti salvo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. (Tra questi rientra l’assistenza ad una persona non autosufficiente per la quale si potrà muovere una sola persona). E’ consentito lo spostamento (per un massimo di 2 persone) verso altre abitazioni, amici o parenti, una sola volta al giorno e all’interno dei confini regionali. Sono esclusi dal conteggio i figli minori di 14 anni e persone con disabilità.
- Negozi
Esercizi commerciali chiusi il 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio, ad eccezione dei generi alimentari e di prima necessità (Clicca qui per vedere l’elenco delle attività consentite negli allegati 23 e 24), alcune di queste, sono: edicole, librerie, tabaccai, farmacie, parafarmacie, parrucchieri, barbieri, lavanderie, ferramenta, negozi di giocattoli e abbigliamento sportivo. - Ristorazione
Bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie: consentito solo il servizio a domicilio, senza limitazioni di orario, e l’asporto fino alle 22.00.
ZONA ARANCIONE: 28, 29, 30 DICEMBRE 2020 E 4 GENNAIO 2021
- Spostamenti
Vietati tutti gli spostamenti in comuni diversi da quello di residenza, fatta eccezione per gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti nel raggio di 30 chilometri ma non per raggiungere capoluoghi di provincia. Sono vietati gli spostamenti dalle 22.00 alle 5.00 anche all’interno del proprio comune. - Negozi
Esercizi commerciali aperti, con orari continuati e allungati fino alle 21.00. - Ristorazione
Bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie: consentito solo il servizio a domicilio, senza limitazioni di orario, e l’asporto fino alle 22.00.
Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge per contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021, a favore dei soggetti che avranno un calo del proprio fatturato e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto.
Clicca qui per leggere il Decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per leggere l’allegato 1 del Decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Clicca qui per scaricare le slide con le misure del Decreto-legge.