DECRETO TRASPARENZA PREZZI: obblighi per gli esercenti

DECRETO TRASPARENZA PREZZI: obblighi per gli esercenti

E’ stato pubblicato sabato 14 il decreto trasparenza dei prezzi di carburante.

In sintesi, per quanto riguarda gli esercenti, vengono introdotti i seguenti obblighi:

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le comunicazioni sui prezzi dei carburanti provvede all’elaborazione dei dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 

I dati sono pubblicati in formato aperto al fine di consentire la elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a mezzo di dispositivi portatili. 

La frequenza, le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni dal 14 gennaio 2023.

Gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale, entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui sopra, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita,  con l’indicazione della media aritmetica dei prezzi di riferimento definita.

In caso di violazione di tali disposizioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 6.000. 

Dopo la terza violazione, può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni.

L’accertamento della violazione delle disposizioni è effettuato dalla Guardia di finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All’irrogazione delle sanzioni provvede il Prefetto.

Categorie: Imprese