Definite le modalità per la richiesta dell’indennità “ALLUVIONATI”

Definite le modalità per la richiesta dell’indennità “ALLUVIONATI”

Nell’ambito del c.d. “Decreto Alluvioni” è stata concessa un’indennità una tantum a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali a decorrere dall’1.5.2023 che hanno interessato le Regioni Emilia
Romagna, Marche e Toscana.
I soggetti interessati devono presentare una specifica domanda dal 15.6 al 30.9.2023 tramite l’apposita Sezione disponibile nel sito dell’INPS. Date le risorse limitate si tratterà probabilmente di un CLICK DAY.
In particolare, l’indennità è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione dell’attività non superiore a 15 giorni. In ogni caso l’indennità non potrà essere superiore a € 3.000 (corrispondente a 6 periodi di sospensione).

BENEFICIARI

  • i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, C.p.c, iscritti:
    – alla Gestione separata INPS;
    – alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI);
    – alla Gestione separata dell’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI);
    nonchè a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso le Casse professionali autonome o le gestioni INPS (ad esempio, ex PALS). Tra i beneficiari dell’indennità in esame rientrano anche i dottorandi, gli assegnisti di ricerca e i medici in formazione specialistica;
  • i titolari di rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale iscritti alla Gestione IVS commercianti / Gestione separata INPS (c.d. venditori porta a porta);
  • i lavoratori autonomi / titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
    previdenza e assistenza ossia:
    – artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
    – coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP iscritti alla gestione speciale;
    – pescatori autonomi di cui alla Legge n. 250/58 esercenti la pesca quale esclusiva / prevalente attività lavorativa, associati in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercenti tale attività per proprio conto, compresi i soci lavoratori di cooperative o compagnie che abbiano stipulato un contratto di lavoro autonomo, nonché armatori e proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
  • professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, ivi compresi partecipanti a studi associati / società semplici;
    – lavoratori autonomi che svolgono attività per la quale vige l’obbligo contributivo presso la gestione speciale ex ENPALS.
    Come chiarito dall’INPS possono beneficiare dell’indennità anche:
    – i soggetti iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani / commercianti / coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
    – i professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

 

REQUISITI PER ACCEDERE ALL’INDENNITÀ

L’indennità è riconosciuta a favore dei predetti soggetti che:

  •  all’1.5.2023 sono residenti / domiciliati ovvero operano esclusivamente / prevalentemente
    (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei predetti Comuni alluvionati. Sul punto l’INPS precisa che alla data dell’1.5.2023 l’attività “sia stata già avviata” e che, con riferimento al requisito:
    – della residenza, lo stesso è verificato dall’Istituto in sede di presentazione della domanda;
    – del domicilio, è necessario che il richiedente l’indennità dichiari, in sede di domanda, di essere
    domiciliato all’1.5.2023 in uno dei predetti Comuni;
  • hanno dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
    Sul punto l’INPS precisa che il soggetto beneficiario deve, in sede di presentazione della domanda, dichiarare il periodo / periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione.

 

CONTRIBUTO

L’indennità in esame:
– è pari a € 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque
nella misura massima di € 3.000;
– è riconosciuta / erogata dall’INPS, previa apposita domanda (adeguatamente documentata), nel
limite delle risorse stanziate pari a € 253,6 milioni;
– è concessa nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS

Come sopra accennato, i soggetti che soddisfano le condizioni sopra esposte, per ottenere l’indennità
una tantum sono tenuti a presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita domanda
(adeguatamente documentata) all’INPS dal 15.6 al 30.9.2023 accedendo al sito Internet dell’Istituto.

In particolare la domanda è disponibile seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” →
“Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” → “Vedi tutti” → Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche”.

A tal fine l’accesso al servizio può essere effettuato tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica)
o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Il soggetto interessato può scegliere di presentare:

  • una domanda per ciascun periodo di sospensione;
  • una domanda che interessa due / più periodi di sospensione;
  • un’unica domanda per tutti i periodi di sospensione.

I periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6, possono anche essere continuativi.
Merita evidenziare che:

  • nella domanda possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione riferiti a periodi già
    trascorsi; non può essere indicato un intervallo di tempo riferito a un periodo futuro;
  • i diversi periodi di sospensione indicati devono essere riferiti a intervalli temporali diversi e non sovrapposti tra loro.

Nella domanda il soggetto interessato è tenuto ad autocertificare ai sensi del DPR n. 445/2000 di:

  • rientrare nell’ambito di una delle categorie di soggetti di cui al citato art. 8;
  • essere residente / domiciliato all’1.5.2023 in uno dei Comuni della citata Tabella A;
  • svolgere l’attività lavorativa esclusivamente in uno dei Comuni della citata Tabella A all’1.5.2023;
  • titolare di un rapporto di agenzia / rappresentanza commerciale e di svolgere l’attività lavorativa
    prevalentemente in uno dei predetti Comuni;
  • possedere i requisiti previsti dalla legge per la categoria di appartenenza.

 

I nostri uffici sono a disposizione degli associati per chiarimenti in merito.

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