Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50

Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio, il Decreto 14 luglio 2014 del Ministero dell’Interno che riporta la Regola tecnica di Prevenzione Incendi per attività turistico-alberghiere con posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto.

Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto trovano applicazione per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del 1994.

Le strutture alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50 ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, (vedi art. 1) vanno realizzate e gestite in modo da:

  •  minimizzare le cause di incendio;
  • garantire la stabilità delle strutture portanti al fi ne di assicurare il soccorso agli occupanti;
  • limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
  • limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
  • assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
  • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza

Le semplificazioni valgono anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di queste particolari strutture, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50% (vedi art. 4), ma resta salva la facoltà del responsabile delle attività di optare per l’applicazione delle disposizioni del DM 9/4/1994.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

Categorie: Turismo