Divieto di applicazione di supplementi per l’uso di carta di credito/debito

Divieto di applicazione di supplementi per l’uso di carta di credito/debito

Vi informiano che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di beni e servizi mediante la carta di credito/debito, presso esercizi commerciali, è intervenuta per chiarire la corretta applicazione della norma.
La suindicata Autorità comunica che  tale errata applicazione costituisce una violazione dell’art. 62 del Codice del Consumo: ”non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti”.

Pertanto, i venditori di beni e servizi al dettaglio non possono applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti, indipendentemente  dagli strumenti o dall’ente/società emittente le carte di credito/debito.

Il divieto si applica a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che intendano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.

L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzioneex art. 27 Codice del Consumo.

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