Esonero per le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi

Esonero per le assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi

L’INPS, attraverso la Circolare n. 99 del 7 settembre 2022, ha fornito alcune indicazioni riguardanti l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 119, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio), per le imprese che assumono lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Si ricorda che la norma prevede l’esonero contributivo al 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a euro 6.000 euro annui, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori, indipendentemente dalla loro età anagrafica.

Nella circolare, l’INPS ha chiarito alcuni aspetti riguardanti il diritto all’esonero, dei quali si riportano di seguito le principali novità.

In riferimento alla platea dei beneficiari, sono destinatari della misura tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Per quanto riguarda la tipologia di rapporti di lavoro incentivati, ai fini del riconoscimento dell’esonero, la norma si applica alle seguenti casistiche:

  • lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore licenziato per riduzione di personale nei sei mesi precedenti dall’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale;
  • lavoratore impiegato in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte dell’impresa che versa in una situazione di crisi aziendale.

Viene, infatti, più volte ribadito nella circolare che l’esonero si applica, oltreché per le nuove assunzioni, anche nelle ipotesi di trasferimento di rami d’azienda.

L’Istituto considera, inoltre, che non rientrano tra le tipologie incentivate le assunzioni con contratto di lavoro intermittente, le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.

Rientrano, invece, nell’ambito di applicazione le assunzioni a scopo di somministrazione, ancorché sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato, e il vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.

Riguardo al periodo di fruizione, l’incentivo è valido per le sole assunzioni, trasformazioni a tempo indeterminato e trasferimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022. Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente in caso di assenza obbligatoria per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Riguardo alla soglia massima di esonero, pari a 6.000 euro annui, l’Istituto calcola l’importo dell’esonero su base mensile massimo pari a 500 euro, e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la soglia massima giornaliera è pari a 16,12 euro.

Da evidenziare, inoltre, che, nonostante la norma operi un rinvio all’art. 1, comma 10 della legge n. 178/2020, l’Istituto ha precisato che, per questo incentivo, al datore di lavoro non si applica il divieto di licenziamenti di cui all’art. 1, comma 12 della medesima legge.

Riguardo al procedimento di autorizzazione in capo all’INPS, l’Istituto rende noto che autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse e qualora dovesse emergere il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo.

A tal riguardo, si ricorda che il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di euro 2,5 milioni per l’anno 2022, euro 5 milioni per l’anno 2023, euro 5 milioni per l’anno 2024 e euro 2,5 milioni per l’anno 2025.

Categorie: Lavoro