Etichettatura Alimentare – Aggiornamento sulle regole in vigore dal 13 dicembre

Etichettatura Alimentare – Aggiornamento sulle regole in vigore dal 13 dicembre

Si rende noto che i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute hanno emanato una circolare congiunta sul tema, per chiarire la portata la norma ed in particolare per specificare a quali alimenti non si applica l’obbligo della dichiarazione nutrizionale, che scatterà dal 13 dicembre prossimo per gli alimenti confezionati.

Il Regolamento Comunitario n. 1169/2011 all’art. 16 prevede delle deroghe all’indicazione delle valori nutrizionali, in particolare prevede l’esclusione da tale obbligo per “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale”.

I Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, sulla scia di quanto stabilito dalle Linee Guida applicative del Reg. UE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 sull’igiene per gli alimenti di origine animale, che contengono una deroga similare a quella prevista dal Regolamento sull’etichettatura degli alimenti, chiariscono che l’obbligo della dichiarazione nutrizionale non debba essere applicato a:

  • Alimenti artigianali
  • Fornitura diretta. La cessione degli alimenti, senza l’intervento di intermediari, da parte del “fabbricante di piccole quantità di prodotti, direttamente al consumatore o alle “strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” che ricomprendono, tutte le forme di somministrazione di alimenti. La “vendita al dettaglio” può essere ricondotta alla seguente definizione: “per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”. Tale definizione va integrata con la definizione di “collettività”. Restano esclusi dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale, quali ad esempio le centrali di acquisto.
  • Fabbricanti di piccole quantità di prodotti: i produttori e fornitori che rispettino i requisiti i requisiti delle microimprese così come definiti a livello europeo (meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore ai 2 milioni di euro).
  • Alimenti oggetto di vendita diretta ai consumatori a “livello locale” da parte degli spacci aziendali. Il concetto di “livello locale” deve essere definito in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l’Azienda di origine e il consumatore. E’ pertanto esclusa una fornitura che preveda il trasporto sulle lunghe distanze e quindi in “ambito nazionale”. Il “livello locale” può essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante”.

 

Ricordiamo che l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

L’errata fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori produce sanzioni amministrative pecuniarie da € 3.500 a € 18.000.

Ulteriori informazioni sono rintracciabili presso il sito dedicato del Servizio Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna disponibile all’indirizzo: http://www.alimenti-salute.it/index.php

 

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